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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR VENETO, Sentenza n. 681/2026, Il docente oggetto di segnalazioni informali che ne abbiano determinato la rimodulazione dell’assegnazione oraria ha diritto di accesso alle stesse

Pres. I. Raiola; Primo Ref. Est. M. Zampicinini; Ref. A. Orlandi; -OMISSIS- (avv. I. D’Angelo) c. Ministero dell’Istruzione e del Merito – Istituto Comprensivo di -OMISSIS- (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

Accesso documentale – segnalazioni informali – interesse difensivo – rimodulazione oraria docente – anonimato del segnalante

Con istanza del 6 ottobre 2025, una docente chiedeva all’Istituto Comprensivo di appartenenza l’accesso a tutte le dichiarazioni rese nei suoi confronti da genitori o altri soggetti, nonché alla documentazione relativa alla rimodulazione della propria assegnazione oraria, che aveva comportato il dimezzamento delle ore nella classe in cui insegnava e il loro completamento in una classe diversa con altro allievo. L’istanza era motivata dall’esigenza di tutelare i propri diritti lavorativi, personali e professionali, ivi compresi quelli relativi alla dignità professionale e all’immagine, avendo la ricorrente contezza dell’esistenza di affermazioni rese nei suoi confronti tali da averne determinato il parziale allontanamento dalla classe.

L’Amministrazione resistente respingeva l’istanza affermando l’assenza di un procedimento disciplinare in danno della docente e la natura privatistica dell’atto di assegnazione dei docenti alle classi. In giudizio, aggiungeva l’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, sostenendo che le segnalazioni ricevute fossero generiche, informali e prive di elementi circostanziati, e che la rimodulazione oraria fosse stata preventivamente condivisa con la docente. Ordinata dall’adito Tribunale la produzione di una relazione di chiarimenti sull’esistenza degli atti, l’Amministrazione confermava l’esistenza delle segnalazioni, provenienti dalla rappresentante di classe, descrivendo il contenuto delle stesse pur qualificandole come generiche, e precisando che l’unico documento custodito consisteva nella stampa delle relative e-mail, da qualificarsi come comunicazione “personale e riservata”.

Il Tribunale ha accolto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 l. n. 241/1990: l’istanza era corredata di motivazione puntuale, volta a tutelare la dignità professionale e l’immagine della docente, la quale intendeva conoscere le affermazioni che la riguardavano e che avevano inciso concretamente sulla sua posizione lavorativa. Il nesso di strumentalità tra la situazione giuridica protetta e la documentazione richiesta risultava dunque evidente e sufficiente ai fini dell’accesso.

In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che l’informalità delle segnalazioni non incide sulla loro ostensibilità, giacché l’accesso documentale riguarda qualunque documento detenuto dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dal suo grado di formalizzazione. Le ragioni del diniego – assenza di procedimento disciplinare e natura privatistica dell’atto di assegnazione alle classi – non si confrontavano con l’effettivo oggetto dell’istanza, limitato all’acquisizione delle segnalazioni e della documentazione utilizzata per giustificare lo spostamento della docente, e sono state conseguentemente ritenute non pertinenti.

In terzo luogo, il Tribunale ha escluso che la qualificazione delle e-mail come “personali e riservate” valga ad escluderne l’ostensione nei confronti del soggetto cui si riferiscono; né il carattere generico delle segnalazioni può legittimare il diniego, poiché la ricorrente ha diritto di conoscere anche dichiarazioni prive di riscontri, in quanto potenzialmente lesive della propria immagine. Il Collegio ha altresì disatteso la richiesta di oscuramento dei dati identificativi dei segnalanti avanzata in udienza dall’Avvocatura dello Stato, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il segnalante perde il controllo sulla propria segnalazione, che diviene un elemento nella disponibilità dell’amministrazione, e non vanta alcun diritto all’anonimato nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni coinvolge, salva la dimostrazione – nella specie assente – di una particolare esigenza di tutela della riservatezza (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1199 del 2026).

L. TOMASSI



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