Pres. F. Caringella, Est. A. Fasano - Comune di Avegno (avv. G. Stagnaro) c. C. Marrapodi (avv. A. Giorgi)
Accesso civico generalizzato – Finalità - Istanze massive – Esclusione
A fronte del silenzio serbato dal Comune su un’istanza di accesso civico generalizzato, l’interessata proponeva ricorso al TAR, che accoglieva il ricorso. Il Comune appellava la decisione sostenendo, tra il resto, che l’istanza non fosse accoglibile in ragione della natura massiva della richiesta e della sua estraneità rispetto al soddisfacimento di un interesse di valenza pubblica.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che il giudizio in materia di accesso, pur se formalmente impugnatorio, è volto ad accertare la sussistenza del titolo all’accesso, ha accolto l’appello sotto il duplice profilo lamentato dal Comune.
Con riguardo alle finalità dell’accesso civico generalizzato, il Collegio ha ricordato che l’istituto consente a chiunque, senza previa dimostrazione di un’esigenza, concreta e attuale, di accedere a dati e documenti. L’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale, non altrimenti limitabile se non in ragione delle cause ostative enucleate dall’articolo 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013. Purtuttavia, la richiesta di accesso deve essere espressione dell’interesse del richiedente a conoscere dell’attività dell’Amministrazione ‘uti cives’. Nel caso di specie, emerge un interesse conoscitivo disallineato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, quali sono l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica, il controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali, la verifica dell’impiego delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione democratica L’interesse sotteso all’istanza risulta, piuttosto, di natura individuale e privatistica, comunque avulso dalla finalità pubblicistica sottesa all’istituto.
In relazione al secondo profilo, il Collegio ha ricordato che secondo consolidata giurisprudenza, la richiesta di accesso civico generalizzato può essere respinta se configura una ‘richiesta massiva plurima’, come nella specie l’ente appellante ha dimostrato. A tale riguardo, è emerso che l’appellata, nel corso degli ultimi anni, avesse presentato richieste plurime risultanti in numerosi procedimenti giudiziari – nel complesso 19 giudizi - in materia di accesso civico. Ad avviso del Collegio, la circostanza che la richiedente l’accesso civico generalizzato abbia proposto, nel corso di un contenuto spazio temporale, dinanzi a TAR siti in diverse parti d’Italia, contenziosi per l’accoglimento di istanze ostensive, integra la specifica fattispecie ostativa delle ‘richieste massive plurime’, come delineata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020. A tale riguardo, rileva altresì l’assenza di ragioni prospettate dall’appellata che potessero in qualche modo spiegare, nel presente giudizio, la necessità della istanza di ostensione a fronte dell’esigenza di tutela di interessi pubblici.
L. DROGHINI