Pres. G. Caruso – Est. N. Pistilli
Catia De Francesco, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Carrea c. Porto Antico di Genova s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Bertolin e Andrea Rossi
Accesso civico generalizzato – inesistenza atti – ambito soggettivo di applicazione – notifica controinteressati
La ricorrente ha chiesto alla Porto Antico di Genova s.p.a. di accedere alle liste di attesa per gli ormeggi e ai relativi contratti stipulati per le stagioni estive del 2024 e del 2025. A fronte del diniego è stato proposto ricorso.
Nell’ipotesi di inesistenza dei documenti «spetta alla parte resistente assumersi la formale responsabilità di dichiarare e così comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali nonché se, parimenti, siano detenuti documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse della richiedente» (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2022, n. 7896). Nel caso all’attenzione del Tribunale tale circostanza poiché non era menzionata nei provvedimenti di diniego, non poteva essere addotta per la prima volta nelle difese in giudizio.
Secondo la giurisprudenza amministrativa «la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico» (T.A.R. Liguria, sez. I, 9 novembre 2021, n. 946). Sono state, quindi, ritenute applicabili le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.
In particolare la resistente non ha osservato le prescrizioni procedurali prescritte dal d.lgs. n. 33 del 2013.Infatti, in sede di primo esame dell’istanza non ha interessato i soggetti potenzialmente pregiudicati dalla ostensione dei dati personali, ai sensi dell’art.5, co. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non ha chiesto il parere del Garante della protezione di dati personali, ai sensi del successivo co. 7.
I dinieghi opposti sono stati, quindi, annullati in quanto illegittimi e la resistente condannata all’esibizione dei documenti richiesti.
M. Filice