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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 4104/2026, Accesso agli atti di gara - Segreti tecnici e commerciali - Bilanciamento interessi

Pres. ed Est. F. Caringella – L'Ancora Sociale Soc. Coop. (avv. R. Di Sipio) c. Leonardo Societa' Cooperativa Sociale (avv. H. Simone e C. Tozzoli)

Accesso agli atti di gara - Segreti tecnici e commerciali - Bilanciamento interessi

Una impresa formulava istanza di accesso in via incidentale domandato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e dei documenti resi disponibili in forma incompleta o oscurata. Il TAR accoglieva l’istanza, rimettendo tuttavia al Comune la decisione in ordine al quid dell’oscuramento

Nel confermare la pronuncia di primo grado, il Consiglio di Stato ha preliminarmente ricordato i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in tema di necessario bilanciamento amministrativo tra le esigenze di riservatezza e di difesa. La CGUE, con ordinanza del 10 giugno 2025, C-684-24, ha ritenuto non conforme al diritto euro-unitario la disposizione del previgente codice dei contratti pubblici che assegnava automatica prevalenza al diritto di accesso difensivo, imponendo l’ostensione dei documenti contenenti segreti tecnici e commerciali senza consentire alla stazione appaltante di procedere, secondo una propria valutazione discrezionale, a un bilanciamento tra il diritto di accesso e le esigenze a tutela della riservatezza del c.d. know how aziendale. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si deve pervenire a un’interpretazione conforme dell’articolo 35, commi 4 e 5, del nuovo codice dei contratti pubblici, che assicuri un’effettiva e specifica valutazione comparativa degli interessi e delle relative istanze di protezione. Compete, a questa stregua, alla stazione appaltante, in sede di decisione esplicita e motivata sull’oscuramento, l’azione di proporzionato bilanciamento, caso per caso, tra gli opposti valori e interessi, implicante la debita considerazione, da un lato, del diritto a un ricorso efficace e, dall’altro, del diritto alla tutela delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, costituenti segreti tecnici o commerciali.

Dall’esame degli atti di causa emerge che l’ente intimato non ha assunto una determinazione esplicita sulla richiesta di oscuramento formulata dall’aggiudicataria, mettendo a disposizione sulla piattaforma telematica l’offerta tecnica quasi completamente oscurata. È mancato, quindi, il necessario approfondimento, istruttorio e motivazionale, in merito alla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali in comparazione con le contrapposte esigenze difensive.

Il Collegio ha infine precisato che il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, che costituisce l’essenza della discrezionalità amministrativa, è attività riservata alla stazione appaltante e sottratta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, coma 3 e 34, comma 1 lett. c, cpa, al sindacato sostituivo del giudice amministrativo. Laddove, come nel caso che ci occupa, sia mancato il bilanciamento tra i valori in gioco e non risulti evidente a quale di questi assegnare prevalenza, il giudice non è, quindi, legittimato a surrogarsi all’amministrazione nel contemperamento degli interessi, dovendo piuttosto ordinare all’autorità amministrativa il riesame del caso, nel rispetto dell’effetto conformativo della statuizione di annullamento.

L.DROGHINI



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