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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 1391/2026, Fondata la richiesta di accesso per potersi preparare a future gare

Accesso documentale – Interesse attuale e concreto

Pres. P. G. N. Lotti, Est. R. M. Palmieri - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. dello Stato) c. Italgen Spa, Ismes Spa (n.c.), A2A s.p.a (avv.ti F. Todarello e F. Novelli), Edison s.p.a, (avv.ti A. Travi, E. Bruti Liberati) e Ep Produzione s.p.a, (avv. G. Pellegrino).

Una impresa presentava istanza di accesso a vari documenti riguardanti 16 dighe ricomprese nell’ambito delle grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico del territorio della Regione Lombardia, motivando la richiesta con riferimento alla volontà di studiare le concessioni in essere e prepararsi in tempo utile per partecipare alle gare per la nuova assegnazione delle concessioni medesime. A fronte del diniego, l’impresa presentava ricorso al TAR, che accoglieva il ricorso.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado ricordando, in via preliminare, che il diritto di accesso documentale riveste valenza autonoma, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.

Accertata la sussistenza, in positivo, di un interesse attuale e concreto dell’appellata all’ostensione della chiesta documentazione, il Collegio ha altresì escluso la sussistenza di limiti al diritto di accesso rivenienti dalla previsione di cui all’art. 24 l. n. 241/90. Le previsioni invocate dal Ministero (art. 8 d.P.R. n. 352/92 e art. 2 comma 1 d.m. 14.3.2001, n. 292) e le presunte ragioni ostative di sicurezza pubblica e/o nazionale, nonché’ di natura commerciale, sono solo genericamente affermate non avendo l’Amministrazione esposto le ragioni di sicurezza pubblica militanti, in concreto, nel senso del rigetto dell’istanza ostensiva.

L. DROGHINI

 

 



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