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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4165/2026, Accesso agli atti: i confini del know how

 Sirti Telco Infrastructures S.p.A. (avv.ti Paolo Clarizia, Andrea Gemma, Mario Pagliarulo, Chiara Adele Pero, Pier Paolo Nocito) contro Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per L’Italia S.p.A. (avv.ti Filippo Brunetti, Alfredo Vitale), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Invitalia –Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'Impresa (Avvocatura Generale dello Stato), nei confronti Eds Infrastrutture S.p.A., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Inpower GroupS.C.P.A., Soleto S.p.A., Lico Santo S.r.l., I.M.B.I. S.r.l., Exi S.r.l., Fp IngegneriaS.r.l., Sinergica S.r.l., Aon S.r.l. (avv. Ugo Luca Savio De Luca) per l’annullamento  del rigetto dell’accesso all’offerta tecnica e l’accertamento del diritto all’esibizione integrale della stessa.

Contratti pubblici – Accesso agli atti – Offerta tecnica – Segreti tecnici e commerciali – ambito di ostensibilità

Il caso riguarda l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario.

Viene anzitutto ribadito che la dichiarazione dell'offerente volta a ottenere l'oscuramento di parti dell'offerta tecnica deve individuare puntualmente le informazioni riservate e dimostrare, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, che esse presentano caratteri di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione; non è sufficiente il generico richiamo al know-how aziendale o alla natura innovativa dell'offerta.

La parte innovativa della sentenza attiene alla definizione, in concreto, delle informazioni accessibili e di quelle escluse in ambito di segreti tecnici e industriali. Costituiscono informazioni sottraibili all'accesso le parti dell'offerta tecnica che descrivono algoritmi proprietari, architetture digitali, strumenti software customizzati, procedure tecnico-industriali o altre soluzioni suscettibili di sfruttamento economico e idonee a esprimere il patrimonio conoscitivo riservato dell'impresa.

Non possono invece essere oscurate le informazioni concernenti l'organizzazione aziendale e le risorse impiegate quando esse costituiscano oggetto di valutazione comparativa nella procedura di gara. La partecipazione alla procedura implica infatti l'assoggettamento di tali elementi al confronto concorrenziale, con conseguente prevalenza del diritto di accesso difensivo, salvo che l'operatore dimostri in modo specifico la sussistenza di informazioni riservate riconducibili al proprio know-how.

V. Varone

 



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