Pres. G. Carano – Est. N. Patilli – BTP Infrastrutture S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, P. Clarizia, P. P. Nocito, G. Vitellozzo e altri) c. Regione Liguria e altri (non costituiti) e Rina Consulting S.p.A. (Avv. F. Elefante) – (accoglie).
Accesso difensivo – appalti pubblici – oscuramento offerta tecnica – segreto tecnico e commerciale – onere di motivazione circostanziata – valutazione della stazione appaltante – indispensabilità – art. 35 d.lgs. n. 36/2023 – rito applicabile – art. 116 c.p.a. – accoglimento.
In materia di accesso difensivo agli atti di gara, l’opposizione formulata dal concorrente in sede procedimentale per tutelare propri segreti tecnici o commerciali non può essere generica, ma deve identificare puntualmente e motivatamente le singole informazioni coperte da privativa industriale o commerciale, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a garantire un effettivo vantaggio concorrenziale. La stazione appaltante non può limitarsi a recepire passivamente l’opposizione, ma è tenuta a valutare motivatamente le argomentazioni offerte al fine di apprezzare l'effettiva rilevanza e operatività del regime di segretezza; ove tale valutazione risulti omessa o insufficiente, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Il ricorso avverso il diniego di un’istanza di accesso difensivo presentata dopo la notifica del ricorso principale da parte della controinteressata è soggetto agli ordinari termini di cui all'art. 116 c.p.a. e non al rito accelerato di cui all'art. 36 d.lgs. n. 36/2023, il quale disciplina le contestazioni sull'oscuramento operate in sede di comunicazione dell'aggiudicazione. Qualora l’indispensabilità dell'ostensione integrale per le esigenze difensive sia comprovata dalla pendenza di un giudizio tra le medesime parti sulla stessa procedura, il segreto tecnico-commerciale non è di per sé ostativo all'accesso ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.
BTP Infrastrutture S.p.A., risultata aggiudicataria di una gara indetta dalla Regione Liguria per servizi di supporto tecnico e direzione lavori per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, aveva chiesto l’ostensione integrale dell'offerta tecnica del raggruppamento Rina Consulting – seconda classificata – i cui documenti erano stati parzialmente oscurati dalla stazione appaltante per effetto dell'opposizione formulata da quest'ultima in sede di gara. La Regione Liguria aveva rigettato l'istanza confermando l'oscuramento.
Il TAR Liguria accoglie il ricorso sviluppando una triplice argomentazione. Sul piano del rito, il Collegio esclude l’applicabilità del rito accelerato ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023, rilevando che tale disposizione regola le contestazioni sull'oscuramento operate in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, mentre l’istanza in questione era stata presentata in chiave difensiva dopo la notifica del ricorso della controinteressata. Il ricorso è pertanto tempestivo essendo soggetto ai termini ordinari dell'art. 116 c.p.a.
Sul piano sostanziale, il Tribunale accerta la carenza di motivazione sia dell'opposizione formulata da Rina Consulting sia della valutazione compiuta dalla Regione. La dichiarazione del concorrente opponente si limitava ad affermare in via generica che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali rientrano nell'ambito dei segreti commerciali e tecnici, senza indicare specificamente quali singole parti dell'offerta fossero coperte da privativa industriale o commerciale, né dimostrare il carattere non facilmente replicabile di tali informazioni nel mercato di riferimento. La stazione appaltante, a sua volta, aveva recepito passivamente l'opposizione senza svolgere alcuna autonoma valutazione sull’effettiva sussistenza delle esigenze di riservatezza.
Il Collegio richiama la giurisprudenza più recente – tra cui Cons. Stato, Sez. V, n. 9573/2025, che recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia UE, ord. 10 giugno 2025, causa C-686/24 – per ribadire che la categoria dei segreti tecnici e commerciali deve essere circoscritta a elaborazioni specialistiche applicabili a una serie indeterminata di appalti, capaci di differenziare il valore del servizio solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Infine, anche ove i segreti fossero stati effettivamente sussistenti, il requisito dell’indispensabilità ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 avrebbe in ogni caso imposto l’ostensione integrale, data la pendenza del giudizio tra le stesse parti.
B. GARGARI