Pres. V. Blanda – Est. L. Ieva – Limacorporate S.p.A. (Avv.ti S. Fruttarolo e F. Pecile) c. Innovapuglia S.p.A. (Avv. F. Lofoco) e Microport Scientific S.r.l. (Avv. G. Amito) – (dichiara il ricorso irricevibile).
Contratti pubblici – aggiudicazione – impugnazione – termine decadenziale – comunicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 – pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale – piena conoscenza – decorrenza del termine – istanza di accesso tardiva – irricevibilità.
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, accompagnata dalla contestuale messa a disposizione degli atti di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale ex art. 36 dello stesso decreto, garantisce quella "piena conoscenza" idonea a far decorrere il termine perentorio di 30 giorni per l'impugnazione previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Un differimento di tale termine è ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative in cui l'operatore economico non sia in grado di proporre un ricorso con cognizione di causa: (i) quando siano state oscurate parti delle offerte e il relativo ricorso ex art. 116 c.p.a. sia stato notificato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione; (ii) quando la stazione appaltante abbia pubblicato gli atti in maniera incompleta sulla piattaforma e il concorrente abbia tempestivamente proposto ricorso per l'accesso; (iii) nei casi residuali in cui la conoscenza di elementi cruciali si acquisisca solo in un secondo momento. Al di fuori di tali ipotesi, la proposizione di un'istanza di accesso agli atti successiva alla comunicazione di aggiudicazione non vale ad interrompere o sospendere il termine decadenziale, ove non risulti dimostrato che la stazione appaltante avesse omesso di rendere disponibili, sulla piattaforma digitale, tutti gli atti e le informazioni prescritti dalla legge.
La vicenda ha per oggetto l’impugnazione dell'aggiudicazione di un accordo-quadro per la fornitura di protesi ortopediche (segmento anca) alle aziende sanitarie della Regione Puglia. La società ricorrente, classificatasi al sesto posto su cinque posti utili, contestava l’ammissione dell’offerta dell'aggiudicataria, ritenuta alternativa e/o difforme dalla lex specialis di gara. Il ricorso è stato notificato oltre cinque mesi dopo la comunicazione di aggiudicazione, a contratto già stipulato, dopo che la ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti circa un mese dopo l’aggiudicazione, ottenendo riscontro solo molti mesi più tardi.
Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, sviluppando un’articolata ricostruzione del sistema di trasparenza e di tutela giurisdizionale delineato dal nuovo Codice dei contratti. Il Collegio evidenzia che il combinato disposto degli artt. 36 e 90 d.lgs. n. 36/2023 persegue la finalità di garantire la massima trasparenza nelle procedure di gara, rendendo contestualmente disponibili, tramite la piattaforma digitale, l’offerta dell’aggiudicatario e gli atti connessi al momento della comunicazione dell'aggiudicazione. In questo quadro normativo, la ratio del sistema è quella di consentire l‘instaurazione tempestiva dei ricorsi giurisdizionali e la loro celere definizione con lo speciale rito previsto.
Il Tribunale individua in modo tassativo le sole ipotesi in cui è ammissibile un differimento del termine: la presenza di oscuramenti impugnati nei termini; la pubblicazione incompleta degli atti sulla piattaforma con contestuale ricorso per accesso; e i casi residuali, ricollegabili alla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 12/2020 (antecedente al d.lgs. n. 36/2023), in cui la conoscenza di elementi decisivi si acquisisca solo dopo la comunicazione dell'aggiudicazione. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che dalla narrativa del ricorso non emerge con chiarezza né quali atti fossero stati omessi o oscurati sulla piattaforma, né quale specifico elemento – conosciuto soltanto a seguito dell'accesso – avesse reso possibile soltanto in un secondo momento la formulazione dei motivi di censura. In assenza di tali specificazioni, la proposizione tardiva dell’istanza di accesso non può valere a giustificare il ritardo nell'impugnativa.
B. Gargari