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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR SARDEGNA, Sentenza n. 382/2026, Il principio di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa in materia di accesso agli atti

Pres. A. Plaisant; Est. R. Montixi - Msd Italia S.r.l. (avv. ti Leonardo De Vecchi, Angela Cirasola e Federica Paleari) c. Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (avv. Salvatore Angelo Miscali) nei confronti Regione Autonoma della Sardegna, Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute (non costituiti in giudizio)

Contratti pubblici – art. 35 d.lgs. 36/2023 – principio di buona fede e correttezza – diniego formale 

Parte ricorrente, in qualità di aggiudicataria di una gara indetta per la fornitura di dosi di vaccino polisaccardico, dopo aver stipulato con l’amministrazione interessata la convenzione Quadro di dodici mesi per la relativa fornitura, riceveva dalla stessa un numero di ordinativi atipicamente ridotti ed inferiori rispetto sia all’ordinario fabbisogno dei soggetti nati nel circondario di competenza sia rispetto ai tradizionali volumi di acquisto delle altre aziende socio-sanitarie locali.

Pertanto, la ricorrente avanzava istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 36/2023 volta ad ottenere l’ostensione della documentazione concernente le modalità di utilizzo e approvvigionamento delle dosi di vaccino in relazione alla fase esecutiva della convenzione Quadro stipulata.

Dinanzi a tale richiesta, l’Asl di Oristano si limitava ad indicare l’ente al quale la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria istanza, senza attestate formalmente l’indisponibilità dei documenti in questione.

Il Tar, investito della questione, valutato il comportamento assunto dall’amministrazione resistente come contrario ai principi di buona fede correttezza e leale collaborazione di cui all’art. 1 bis della legge 241/1990, ritiene il ricorso fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel caso in cui l’amministrazione ritenga di non detenere la documentazione richiesta, la stessa è tenuta a renderne formale attestazione assumendosene la responsabilità non essendo, dunque, sufficiente disporre un generico rinvio ad altra amministrazione o fornire un riscontro meramente interlocutorio all’istante.

G. FILISI



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