Pres. A. Lento; Primo Ref. Est. D. Profili; Primo Ref. V. Ventura; Guarneri S.r.l. (avv. E. Nigra) c. Consorzio di Bonifica 9 di Catania (avv. R.M. Todero); nei confronti di Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. (avv.ti G. Mandolfo, A. Scuderi, C. Basile, C.M. Anzalone)
Appalti pubblici – digitalizzazione del ciclo di vita – algoritmi – trasparenza algoritmica – riserva di umanità – human in the loop – OEPV – verbalizzazione – art. 30 d.lgs. n. 36/2023 – errore di calcolo
Una società concorrente, classificatasi seconda in una procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impugnava l’aggiudicazione lamentando un errore di calcolo nei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice mediante una piattaforma di e-procurement. A seguito di istanza di accesso, la stazione appaltante dichiarava di non essere in possesso dei prospetti di calcolo intermedi, in quanto tutte le operazioni matematiche erano state eseguite automaticamente dal software senza lasciare traccia verificabile. La ricorrente depositava perizia tecnica dalla quale emergeva che, applicando le formule previste dal bando ai coefficienti espressi dai commissari, il punteggio spettante era superiore di 0,164 punti rispetto a quello attribuitole, con conseguente ribaltamento della graduatoria (scarto con l’aggiudicataria: 0,1067 punti).
Il Tribunale ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale. In punto di errore di calcolo, il Collegio ha rilevato che, in assenza di contestazione nel merito della perizia di parte ricorrente da parte delle controparti costituite, il fatto è da considerarsi non specificatamente contestato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e deve pertanto essere posto a fondamento della decisione. Nel merito della questione algoritmica, il Tribunale ha elaborato un articolato framework normativo fondato sul combinato disposto degli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3-bis l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2005, enunciando i limiti invalicabili dell’automazione dell’attività amministrativa: (i) trasparenza algoritmica, intesa come piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato; (ii) necessario contributo umano (human in the loop o riserva di umanità), che esclude la decisione esclusivamente algoritmica; (iii) imputabilità della decisione e delle relative responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere; (iv) non discriminazione e minimizzazione del rischio di errori; (v) sindacabilità giurisdizionale piena. Nei casi di conflitto tra automazione e principi costituzionali dell’azione amministrativa (legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità), a cedere deve essere l’automazione. L’affidamento fideistico al software, senza alcuna possibilità di verifica o rettifica dei calcoli intermedi da parte della stazione appaltante e dei concorrenti, integra pertanto una illegittima abdicazione della funzione amministrativa.
L.TOMASSI