Abstract [It]: La motivazione del provvedimento amministrativo, non coincidendo con l’oggetto della relativa decisione, cioè la scelta se produrre o meno un determinato effetto, non può logicamente attenere alla sostanza dell’atto. Essa è invece un elemento formale dell’atto, rappresentando il discorso giustificativo in ordine alla decisione stessa. Tuttavia, poiché il potere amministrativo si esprime attraverso un procedimento, la motivazione viene ad assumere un particolare valore procedurale, comportante una sua specifica declinazione fra gli elementi formali.
Title: On the Procedural Significance of the Statement of Reasons for Administrative Acts
Abstract [En]: The statement of reasons for an administrative act does not coincide with the subject matter of the decision itself. Therefore, it cannot logically pertain to the substantive content of the act. Rather, it constitutes a formal element of the act, embodying the justificatory reasoning underlying the decision. However, since administrative power is exercised through a procedure, the statement of reasons acquires a distinctive procedural significance, which entails its specific articulation within the formal elements of the act.
Parole chiave: diritto amministrativo, procedimento amministrativo, funzione amministrativa, motivazione, vizi formali
Keywords: administrative law, administrative procedure, administrative function, statement of reasons, formal defects
Sommario: 1. Profili introduttivi. 2. La concezione della motivazione del provvedimento amministrativo.
2.1. (segue) Motivazione del provvedimento e art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/1990. 3. La motivazione dell’atto amministrativo quale elemento procedurale. Profili ricostruttivi. 3.1. (segue) La correlazione della motivazione con la decisione. Non attinenza al dato sostanziale. 3.2. (segue) La correlazione della motivazione con il percorso decisionale compiuto. Il suo valore procedurale. 4. Il rilievo della motivazione all’interno della struttura procedurale dell’azione amministrativa. 4.1. (segue) Conseguenze sull’invalidazione dell’atto. 4.2. (segue) Paragone con il processo giurisdizionale. 5. Profili conclusivi.
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