Norme impugnate: Art. 213, c. 2° sexies, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), introdotto dall'art. 5 bis, c. 1°, lett. c), n. 2, del decreto legge 30/06/2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17/08/2005, n. 168.
Oggetto: Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza del divieto di trasportare passeggeri, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni) - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Ritenuta inapplicabilità nel giudizio 'a quo' del più favorevole 'jus superveniens'.
Dispositivo: manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità
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