Con l’istituzione della Agenzia italiana del farmaco, determinata dall’art. 48 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito con la Legge n. 326 del 2003, l’ordinamento italiano evidenzia quali sono le istanze che si vogliono soddisfare. C’è innanzitutto la convinzione che il farmaco rappresenti uno strumento di tutela della salute e che i medicinali, in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, vadano erogati dal servizio sanitario nazionale. Inoltre si imputa all’intervento normativo la necessità di gestire l’unitarietà dell’attività in materia farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti di ricerca e di sviluppo. Accanto a questa motivazione va individuata l’esistenza di un’altra istanza espressa dal legislatore italiano: quella di controllare la spesa farmaceutica. Una istanza determinata non solo dai condizionamenti di provenienza europea. Si è in presenza, peraltro, di una esigenza che il legislatore del 2003 eredita dalla precedente legislazione soprattutto da quella sostanzialmente legittimata dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 ottobre 1990 n. 455, secondo la quale il diritto alla salute “è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento”. Vero è che sono diversi i dati espressi dalla disciplina determinata dall’art. 48 del Decreto legge n. 269 del 2003 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326 del 2003 che confermano questa valutazione. Infatti va anche considerato che questo decreto è chiamato a dettare disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici e che inoltre l’art. 48, nel quale è prevista l’istituzione dell’Agenzia del farmaco, ha il titolo “Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica”... (segue)