“La scienza è libera e libero ne è l’insegnamento” (art. 33, co. 1°, Cost.) è un enunciato costituzionale anzitutto a tutela del diritto individuale degli studenti di ottenere, attraverso l’insegnamento universitario, l’accesso anche dialogico ad una buona scienza, libertà individuale che vale affermazione di un diritto soggettivo a scegliere la formazione universitaria (34, co. 3°, Cost.), che è una modalità di sviluppo alla personalità dell’individuo (art. 2 e art. 3, co. 2°, Cost.), assicurando a tal fine il sostegno economico necessario agli studenti capaci e meritevoli seppure privi di mezzi (art. 34, u. c., Cost.). La locuzione “libertà accademica” può invece essere un’espressione di sintesi capace di ricomprendere il diritto dei docenti di “fare ricerca” e di diffonderne i risultati con le pubblicazioni e l’insegnamento - non importa ora se rivolto agli studenti o alla società civile (“terza missione”) – libertà individuale come il diritto degli studenti di accedere all’Università e fruire dell’insegnamento relativo. La proclamazione della libertà dell’arte e della scienza e del relativo insegnamento attiene dunque a libertà individuali che - anche per la sedes materiae – indicano un diritto soggettivo in senso proprio, senza tuttavia precisare se gli enunciati costituzionali proteggano un vero diritto soggettivo concettualmente unitario, oppure fondino un principio a garanzia di una pluralità di posizioni soggettive. La libertà dell’arte e della scienza e del relativo insegnamento possono, infatti, essere declinate come diritto di credito verso taluno (normalmente dell’utente verso l’università), come debito, modus o status dell’insegnante o ricercatore ad essere liberi da condizionamenti (incompatibilità, conflitti d’interesse) nello svolgere determinate prestazioni (d’insegnamento), oppure come diritti assoluti di ciascuno a fruire o a svolgere l’attività di ricerca o d’insegnamento in libertà, un diritto assoluto che per sua natura giuridica è opponibile erga omnes contro chiunque - soggetto pubblico o privato – provi a limitarlo. Del pari il diritto all’istruzione, compresa quella superiore, è principio costituzionale comune alle tradizioni d’Europa, che lo affermano sia come diritto dei «capaci e meritevoli (…) di raggiungere i gradi più alti degli studi» (art. 34, co. 3°, Cost.), sia come contenuto della libertà della ricerca scientifica (art. 33, co. 1°, Cost.), che implica il diritto degli studenti – nella loro originaria qualità di membri della “corporazione accademica” – di partecipare criticamente a un insegnamento universitario condotto secondo criteri scientifici. La lettura comparativa delle carte costituzionali del continente europeo evidenzia un punto di particolare interesse nella connessione (in particolare nei numerosi ordinamenti nei quali la nuova carta è stata adottata, nel corso degli anni ’70, e poi ’90, dello scorso secolo, all’uscita da esperienze di totalitarismo), fra il diritto assoluto all’esercizio delle arti, della ricerca, dell’insegnamento (che altrimenti potremmo definire come il novero dei diritti fondamentali dei soggetti produttori di cultura, ricerca ed istruzione), ed il corrispondente diritto di accesso all’educazione, che nel caso degli ordinamenti post-comunisti appare insistentemente declinato tramite la statuizione delle modalità di accesso. L’ordinamento dell’Unione tutela la circolazione «oltre le frontiere» dei ricercatori, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie (art. 179 e 180 TFUE), al fine di favorire lo scambio e la diffusione di metodi, strumenti e prodotti della ricerca e per l’effetto realizzare l’integrazione e innovazione scientifica e culturale. L’azione di coordinamento e impulso in tal modo esercitata si rivolge indifferentemente ai ricercatori di università pubbliche e private, come degli altri centri di ricerca e delle imprese: anzi, l’obiettivo perseguito è proprio di incentivo alla reciproca cooperazione (art. 179 e 180 TFUE)... (segue)
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