L’espressione universalismo selettivo incorpora in sé il seguente contenuto: è necessario rivolgere, sì, indifferentemente a tutti i cittadini – e anche in certa misura ai non cittadini – un sistema di prestazioni e di servizi, ma l’accesso a questi deve avere come criterio di riferimento alcuni limiti: si tratta di una formula che contiene due termini «letteralmente contraddittori sì da costituire un ossimoro piuttosto che un’endiadi»; con questi termini si vuole sposare l’impostazione secondo la quale è necessario conciliare il welfare di cittadinanza con la crisi delle risorse fiscali e finanziarie rendendo la soglia di accesso alle prestazioni elastica e flessibile e in definitiva «relativamente modulabile in relazione alle risorse disponibili pur mantenendo fermo il principio di fondo che il welfare è destinato a soddisfare i bisogni dei cittadini, quale che sia il loro status particolare». Si suole dire che tutti possono utilizzare le strade pubbliche e il lido del mare e valersi dell’illuminazione pubblica di piazze e di strade; è inoltre affermazione ricorrente che la polizia mantiene l’interesse pubblico nel nome e nell’interesse di tutti; o ancora si sente spesso rilevare che lo Stato cura le relazioni internazionali e amministra la giustizia a favore di tutti. Si tratta, con riferimento a queste ultime ipotesi, di servizi a fruizione collettiva universale; d’altra parte, la stessa Costituzione non manca di indicare in molti casi un modello davvero universalistico, se solo si pensa, ad esempio, all’art. 34 Cost. secondo la cui dizione “la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore… è obbligatoria e gratuita”; analogamente si è espressa in alcuni casi la legge ordinaria, se soltanto si considera, sempre a titolo esemplificativo, la l. n. 833/1978 in base alla quale “le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti”. Però non tutti possono usufruire di borse di studio per istruirsi o valersi gratuitamente dell’assistenza pubblica o fruire di servizi di pubblica utilità a prezzi spesso di gran lunga inferiori rispetto a quelli normali: in questi casi lo Stato e gli enti pubblici in generale compiono o possono o addirittura devono operare alcune scelte, cioè delle selezioni fra i consociati in nome delle quali «ammettere qualcuno e non qualcun altro a un beneficio; erogare a Tizio una prestazione, ma non a Caio; esentare Sempronio, ma non Mevio da un pagamento; escludere un cittadino da un posto ed ammettervi, invece, un altro cittadino»... (segue)
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