Pronunciandosi in materia di giustizia sportiva internazionale, la Corte ha riunito due ricorsi presentati, rispettivamente, da un calciatore professionista di nazionalità romena e da una pattinatrice di velocità di nazionalità tedesca, entrambi sottoposti a procedimenti disciplinari a seguito della rilevata assunzione di sostanze “dopanti”, e ha constatato, nei confronti della seconda ricorrente, la violazione del diritto a un equo processo in relazione alla decisione pronunciata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede a Losanna, la quale pur rappresentando una giurisdizione specializzata indipendente e imparziale non può sottrarsi al fondamentale principio della pubblicità del dibattimento.
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