La vicenda oggetto di analisi prende l’avvio da una procedura di gara (posta in essere dalla stazione unica appaltante della Regione Calabria), culminata nell’annullamento giurisdizionale dell’atto di esclusione di un operatore economico fondato sulla poca chiarezza del quadro giuridico (bando – capitolato di gara – disciplinare) costruito dall’amministrazione procedente. Più nel dettaglio, l’amministrazione aveva escluso l’offerta di una impresa partecipante perché superiore alla base d’asta; l’impresa aveva infatti presentato un’offerta economica corrispondente ad una percentuale di ribasso del 22,23% rispetto al valore stimato annuo dell’appalto (pari ad €.6.309.115,80) in relazione alla durata dell’appalto desumibile dal bando di gara (36 mesi) e dell’importo complessivo previsto dal bando (riferito all’intera durata del contratto) pari ad euro 18.927.347,40. Ad avviso della stazione appaltante, la durata complessiva dell’appalto risultava pari a 48 mesi tenuto conto che nel disciplinare di gara era prevista la possibilità di proroga per 12 mesi; di conseguenza l’offerta presentata (pari ad €. 4.885.136,10 annui) sarebbe risultata superiore rispetto a quella posta a base di gara (pari ad €. 4.731.836,85) e dunque inammissibile. Era stata escluso, per ragione analoga, anche l’unico altro concorrente rimasto in gara la quale dunque era stata dichiarata deserta. Con sentenza n. 1730 del 18 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso dell’operatore economico escluso; decisione poi confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 2497 del 10 giugno 2016. I giudici amministrativi, nell’annullare l’atto di esclusione, hanno evidenziato che gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale di appalto), fornivano un quadro ambiguo e contraddittorio; il bando prevedeva infatti un importo di €. 18.927.347,40 e la durata di 36 mesi; il disciplinare di gara prevedeva che la durata fosse di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio, oltre a stabilire 12 mesi opzionali di eventuale rinnovo; il capitolato speciale prevedeva la durata di 3 anni, riservando altresì la facoltà di chiedere all’aggiudicatario la prosecuzione del servizio per i tempi necessari per l’indizione e all’aggiudicazione di una nuova procedura di gara, e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza del contratto. In definitiva, il bando non faceva riferimento alla possibilità di proroga, il disciplinare prevedeva la proroga eventuale fissandola in un anno, il capitolato speciale la prevedeva come mera facoltà per un periodo non tassativamente determinato. Alla luce dell’annullamento dell’esclusione disposto dal giudice, la stazione appaltante ha deciso di annullare in autotutela l’intera procedura (sia l’atto di indizione sia quello di approvazione degli atti di gara) dando così luogo alle doglianze dell’impresa vittoriosa (in primo e secondo grado) tese ad ottenere sia l’annullamento dell’atto di autotutela sia il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede incombenti sulle parti nel corso delle trattative… (segue)
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