La Corte afferma che una normativa nazionale (nello specifico danese) che subordini la concessione del premesso di soggiorno per ricongiungimento familiare all’esistenza di un legame più forte tra l’individuo richiedente e la Danimarca rispetto a quello che esso ha con la Turchia crea una “nuova restrizione”, ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 13 della decisione 1/80 del 19 settembre 1980 sull’Accordo di associazione tra UE e Turchia. Tale nuova restrizione, d’altra parte, non può essere considerata uno strumento ragionevole per favorire una migliore integrazione dei cittadini turchi nello Stato in questione e non è, quindi, giustificabile in base a un imperativo d’interesse generale. Ne deriva che tale “nuova restrizione” non è ammissibile.
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