La mancata restituzione ai ricorrenti, cittadini bosniaci sopravvissuti all’eccidio di Srebenica, dei terreni di loro proprietà già requisiti durante il conflitto bellico nell’ex Jugoslavia e poi espropriati per edificarvi una chiesa ortodossa, costituisce violazione del diritto di proprietà (art. 1, Prot. 1, CEDU), poiché gli accordi di Dayton del 1995 stabiliscono tali misure di restituzione. E’ altresì violato il principio della forza vincolante e dell’esecuzione delle sentenze della Corte (art. 46 CEDU), dal momento che non sono state eseguite dalle autorità nazionali due precedenti sentenze rese favore dei ricorrenti in cui è stata rilevata l’illegittimità del provvedimento espropriativo, emesso nel 1998 contemporaneamente all’adozione delle misure nazionali necessarie ad attuare gli accordi di Dayton.
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