Non costituisce violazione del diritto alla libertà di espressione del ricorrente (art. 10 CEDU), deputato tedesco, la condanna da lui riportata per aver negato l’esistenza dell’Olocausto e del campo di sterminio di Auschwitz, in contrasto con i valori protetti dalla Convenzione. Non è altresì violato il diritto ad un giusto processo del ricorrente (art. 6 CEDU) per la presunta sussistenza di un conflitto di interessi tra i giudici che lo hanno condannato nei due gradi di giudizio, data la composizione collegiale della corte di appello e dal momento che la sua richiesta di ricusazione di questa corte (di cui è membro il coniuge del giudice di prima istanza) è stata esaminata e rigettata da un giudice terzo.
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