La Corte si pronuncia su rinvio pregiudiziale del Tribunale Regionale di Berlino, nell’ambito di un procedimento principale in cui la società multimediale ha convenuto in giudizio Google a motivo dell’offerta da quest’ultima rivolta agli utenti, tramite il suo servizio di notizie, di contenuti informativi, in violazione del divieto previsto dalla legislazione tedesca (trattasi dei c.d. snippets, ovvero «brevi ritagli o riassunti di testi di stampa, a seconda dei casi, accompagnati da immagini»). La Corte ritiene che tale divieto, posto dal legislatore nazionale allo scopo di tutelare gli editori di stampa dalle violazioni del diritto d’autore da parte dei motori di ricerca online, costituisce una regola tecnica e avrebbe quindi dovuto essere oggetto di previa notifica alla Commissione europea. L’art. 1, punto 11, della Direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve infatti essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca (nonché ai prestatori commerciali di servizi che in modo analogo sviluppano contenuti editoriali) di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea (art. 8, §.1, comma 1, della Direttiva).
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