La Corte si pronuncia su rinvio pregiudiziale per affermare che le disposizioni rilevanti della Direttiva 95/46/CE (art. 12, lett. b), e art. 14, primo comma, lett. a)), e quelle del Regolamento 2016/679 (art. 17, par. 1) devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri. A ciò il gestore di un motore di ricerca può provvedere, se necessario, adottando ulteriori misure che, in conformità alle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire (o quantomeno di scoraggiare seriamente) una ricerca effettuata attraverso il motore di ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, al fine di precludere l’accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto della domanda di deindicizzazione.
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