La Corte si pronuncia, su rinvio pregiudiziale, sul rilevamento dei dati biometrici di cittadini extracomunitari – di nazionalità turca - e sul loro conferimento ad un archivio centralizzato, per affermare che la decisione n. 1/80 (art. 13) relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo tra la Turchia e la CEE firmato dalle singole parti contraenti ad Ankara nel 1963 e approvato da quest’ultima con la decisione 64/732/CEE, deve essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi (ivi compresi cittadini turchi) alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce effettivamente una «nuova restrizione» ai sensi di tale disposizione. Questa restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti, talché una normativa che dispone il prelievo di dati biometrici e la loro conservazione per un quinquennio non eccede quanto necessario in uno stato democratico, ma persegue il fine lecito di impedire che cittadini di Stati terzi presentino una nuova domanda sotto diversa identità dopo il rigetto di una precedente domanda o la scadenza del periodo di validità di un permesso già rilasciato, oppure in pendenza di un divieto di ingresso.
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