La Corte afferma, su rinvio pregiudiziale dell’autorità giudiziaria bulgara, la non applicabilità dell’art. 6 della Direttiva (UE) 2016/343 (sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali), e rispettivamente degli artt. 6 e 47 Carta di Nizza, ad una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte dell’imputato, di nuove circostanze che giustifichino la revoca di tali misure restrittive. La Corte rileva, in primo luogo, che il principio di non colpevolezza non è violato da «una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare ha il solo scopo di accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata»; le motivazioni alla base di siffatta decisione non sono infatti riferite alla colpevolezza o all’innocenza dell’imputato, bensì alla verifica della permanenza o meno dei presupposti della misura cautelare. In secondo luogo, la Corte rileva l’estraneità al diritto eurounitario delle regole in punto di ripartizione dell’onere della prova al fine di ottenere la remissione in libertà, essendo la materia rimessa al legislatore nazionale.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013