
La Corte si pronuncia sul diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU) dei ricorrenti, giornalisti affiliati ad alcune testate diffuse in Internet, in relazione alla sospensione del loro accreditamento parlamentare disposta dal Presidente dell’Assemblea Nazionale dopo che costoro, nonostante ripetuti richiami, in occasione di una seduta avevano raccolto interviste da parlamentari ed effettuato registrazioni audiovisive fuori delle aree designate allo scopo all’interno della sede del Parlamento. Tale sospensione, revocata solo cinque mesi dopo, impediva ai ricorrenti di assistere ai lavori di una seduta succesiva il cui ordine del giorno prevedeva la discussione della sesta modifica alla Legge fondamentale ungherese. La Corte pur riconoscendo la legittimità e l’autonomia dei provvedimenti d’ordine adottati sulla base dei regolamenti parlamentari, ritiene che nel caso esaminato la decisione di sospensione dell’accreditamento abbia determinato sulla libertà di espressione dei ricorrenti un’ingerenza non necessaria in una società democratica.
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