
La violazione del diritto alla vita dei ricorrenti, cittadini armeni, è esaminata dalla Corte in relazione alla grazia presidenziale concessa dal presidente dell’Azerbaijan nei confronti di un militare che, inquadrato nelle forze amate nazionali e presente in Ungheria in occasione di esercitazioni militari congiunte svolte dalla NATO nel 2004, per motivi di odio etnico aveva ucciso barbaramente il familiare di un ricorrente e gravemente ferito l’altro. Dopo la condanna per omicidio volontario del militare azero e la sua detenzione in Ungheria, era stata disposta la sua estradizione in Azerbaijan affinché scontasse in patria la parte restante della pena; ma questo veniva immediatamente rilasciato in virtù del perdono presidenziale e reintegrato nei gradi e nello stipendio. Conseguentemente la Corte constata la violazione da parte delle autorità nazionali azere dell’art. 2 CEDU nei suoi profili procedurali, nonché dell’art. 14 CEDU in ragione della manifesta motivazione razziale dei provvedimenti di cui il reo ha beneficiato nel suo Paese.
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