
La Corte dichiara che l’art. 20 TFUE è incompatibile con la decisione di uno Stato membro di respingere la domanda di ricongiungimento familiare presentato da un cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dello Stato membro in questione, per il solo fatto che il cittadino della UE non dispone di risorse finanziarie sufficienti per sé e per il coniuge e per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza considerare se, tale diniego, costringerebbe il cittadino della UE a lasciare il territorio dello Stato membro, perdendo il godimento dei diritti derivanti dal suo status di cittadino, in considerazione del rapporto di dipendenza esistente tra i due coniugi. Tuttavia, detto rapporto di dipendenza non può farsi derivare dal solo obbligo di convivenza discendente dalla legislazione sul matrimonio dello Stato membro.
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