
CGUE, causa C-507/18, sentenza della Grande Camera del 23 aprile 2020, su rinvio pregiudiziale relativo al caso NH c. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford.
L’Associazione avvocatura per i diritti LGBTI aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo l’avvocato NH per alcune sue dichiarazioni considerate contrarie al divieto di non discriminazione dei lavoratori in base agli orientamenti sessuali. A seguito della decisione del suddetto Tribunale che dichiarava illecite le sue dichiarazioni, l’Avvocato NH ha presentato ricorso giungendo fino alla Corte di Cassazione italiana che ha effettuato il rinvio pregiudiziale. La Corte di giustizia nella sentenza afferma che nella nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro” rientrano anche le dichiarazioni rese da una persona durante una trasmissione audiovisiva in base alle quali egli non assumerebbe mai nella sua impresa una persona con un determinato orientamento sessuale. Ciò vale anche nel caso in cui in quel momento non sia in corso alcuna selezione, sempre che vi sia un collegamento non ipotetico tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione all’interno di detta impresa. Ugualmente, la Corte evidenzia che è compatibile con la direttiva 2000/78/CE una normativa nazionale che preveda che un’associazione di professionisti, la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti di persone con un determinato orientamento sessuale, sia automaticamente legittimata ad avviare un procedimento tendente a far rispettare gli obblighi derivanti le normativa in materia di non discriminazione, compresa la direttiva qui richiamata.
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