
La Corte rileva la violazione del diritto a libere elezioni (art. 3, Prot. 1, CEDU), in combinato con il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), in relazione alla disciplina legislativa sul contenzioso post-elettorale vigente in Belgio. Pronunciandosi sul ricorso di un candidato alle elezioni del 2014 che aveva contestato i risultati elettorali attribuiti alla sua lista, non rappresentata in parlamento per non aver superato la soglia di sbarramento del 5%, e aveva chiesto pertanto il riconteggio delle schede elettorali, la Corte rileva come l’organo competente a decidere sulla vertenza, il Parlamento Vallone (attraverso la sua Commissione elettorale), non possa considerarsi imparziale poiché giudice e parte nella medesima controversia, e mancando un rimedio interno in grado di garantire il ricorrente rispetto ad un’applicazione arbitraria delle norme in materia.
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