
La Corte constata la violazione del diritto alla libertà di espressione del ricorrente, giudice assegnato ad una corte distrettuale, in conseguenza delle sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti per aver commesso “atti contrari alla dignità dell’ufficio” consistenti in asserzioni circa la superficialità e tendenziosità di un rapporto di valutazione redatto sul suo conto, nel quale si sosteneva la sua inidoneità ad assumere l’incarico superiore per il quale aveva fatto domanda. Secondo la Corte, le restrizioni a cui può essere sottoposta la libertà di espressione di un giudice in ragione del ruolo ricoperto e a garanzia dell’imparzialità della giustizia non possono trovare applicazione nel caso di specie, in cui i commenti, ritenuti lesivi della reputazione dell’estensore del rapporto, hanno avuto ad oggetto una procedura di promozione e sono stati formulati dall’interessato in sedi e in occasioni interne all’organizzazione degli uffici giudiziari.
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