
La garanzia di cui all’art. 6.2 CEDU esige che qualora il procedimento abbia un esito diverso dalla condanna, poiché l’imputato è stato assolto oppure il procedimento è stato interrotto, tale esito sia rispettato in ogni altro procedimento, al fine di preservare la reputazione della persona e la percezione che il pubblico ha della medesima. Pertanto, ad avviso della Corte, il diritto alla presunzione di innocenza del ricorrente è violato dal provvedimento con cui il giudice d’appello, dopo aver prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita del quale era stato riconosciuto colpevole in primo grado, decide il risarcimento a favore della parte civile ricorrendo ad argomentazioni non coerenti con il venire meno delle accuse in ragione della scadenza del termine di prescrizione.
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