
La Corte di Giustizia si pronuncia su rinvio pregiudiziale del Tribunale Superiore di Bucarest in materia di tutela dei dati personali nella fornitura di servizi di telefonia mobile, e in particolare sulla modalità di prestazione del consenso circa la trasmissione di dati a terzi. Al riguardo la Corte stabilisce che ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2916/679), artt. 4.11 e 6.1 lett. a), e della ora abrogata Direttiva 95/46/CE, spetta al responsabile del trattamento dimostrare che l’interessato ha validamente manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, avendo prima ottenuto un’informazione comprensibile e facilmente accessibile sulla natura e sulle finalità del trattamento, tale da consentire la facile individuazione delle conseguenze del consenso prestato e da garantire che questo sia stato espresso in piena consapevolezza. Tali condizioni non sono soddisfatte da clausole contrattuali che siano state selezionate dal responsabile del trattamento prima della sottoscrizione o che possono indurre in errore l’interessato circa la possibilità di sottoscrivere il contratto e di accedere al servizio anche senza acconsentire al trattamento dei suoi dati.
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