N. 30. Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro Regione Siciliana, in GU, prima serie speciale, Corte costituzionale, n. 138 del 17 settembre 2025.
1. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale l’8 agosto 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Siciliana 10 giugno 2025, n. 26[1] in relazione agli artt.117, terzo comma, e 81 terzo comma, Cost.
2. Premette il ricorrente che, con riferimento alle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 e per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate sul territorio regionale, l’art. 6 della legge regionale prevede l’applicazione di tariffe superiori a quelle nazionali fissate dal già menzionato decreto ministeriale, determinando una maggiore remunerazione per le citate prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore sia delle strutture pubbliche, sia soprattutto delle strutture private accreditate.
Nel merito, si evidenzia che il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale citata prevede che l’autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando che gli effetti dell’intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria.
Di qui i reclamati vulnera tanto all’art. 117, terzo comma, Cost., quanto all’art. 81, terzo comma, Cost.
2.1. Con riferimento al primo parametro, si eccepisce, con il ricorso, che la Regione Siciliana, sottoposta alla disciplina del piano di rientro dal disavanzo sanitario (ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Talché, in base a tale disposizione, che costituisce principio generale del coordinamento finanziario, la Regione è chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con l’attuazione del piano di rientro (art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009); inoltre, la Regione non può erogare livelli di assistenza superiori ai LEA (cfr. Corte cost. sent. n. 1/2024).
Pertanto, l’operazione sopra descritta avrebbe dovuto essere preventivamente valutata, secondo il ricorso, dai Tavoli di monitoraggio; infatti, la possibilità per la Regione Siciliana di derogare alle tariffe massime nazionali in argomento è concessa dall’art. 1, comma 322, della legge n. 207/2024 — che ha modificato l’art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95/2012 — nei seguenti termini: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’art. 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; sicché, qualora la Regione intenda prevedere importi tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovrà previamente sottoporre la programmazione annuale previsionale 2025 al Tavolo di monitoraggio, dando evidenza dell’impatto derivante dall’incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale, così da assicurare in ogni caso il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale».
2.2. In carenza della mancata osservanza della citata normativa statale, con riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in base al ricorso non risulterebbero garantite: né la copertura dei nuovi costi indotti dalla legge regionale; né la compatibilità con il piano di rientro (in coerenza con Corte cost., sent. n. 100/2010).
3. Il ricorso governativo, nel contestare la violazione delle citate norme statali espressione di princìpi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica», è in linea, dunque, con la vasta produzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di LEA, nonché con riferimento alle cautele apprestate dall’ordinamento a garanzia della tenuta dei conti regionali, segnatamente di quelle Regioni, come quella Siciliana, in perdurante situazione di disavanzo[2].
4. Orbene, in merito al ricorso in titolo si osserva preliminarmente che esso presenta il pregio di cogliere, sia pur in maniera nient’affatto lineare, il fumus della questione, ossia l’inappropriatezza della legge impugnata rispetto ai parametri costituzionali in materia finanziaria. Molto meno chiare sono invece le ragioni e linee di sviluppo logico che hanno indotto il Governo a denunciare la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., sembrando, per come è impostato il ricorso, che il ritenuto difetto di copertura di (soltanto) asseriti nuovi oneri costituisca un mero riflesso della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
I due parametri, com’è noto, operano invece su piani affatto diversi. Ad adjuvandum, va ancora una volta precisato al riguardo che il rapporto che passa tra il blocco di cui agli art. 81 e 97, primo comma, Cost., da un lato, e l’art. 117, Cost., d’altro lato, nonostante l’orientamento giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale in argomento, vede la primazia delle prime due norme sulla seconda, fissando quelle gli obblighi prioritari, a carico delle leggi regionali (e statali), di copertura e di coerenza con i vincoli di finanza pubblica di matrice eurounitaria. L’art.117, terzo comma, Cost., invece, in questo quadro, è volto a porre vincoli all’ordinamento pubblico nel suo complesso (ivi comprese le Regioni, dunque) di coerenza tra i vari sottosettori rispetto ai predetti obblighi di cui ai citati artt. 81 e 97, primo comma, Cost., essendo a questi ultimi strumentale.
Sul piano del metodo, non appare soddisfacente l’illustrazione, nel ricorso, delle modalità e della motivazione con cui viene (frettolosamente) giustificata l’asserita violazione dei parametri costituzionali evocati, derivante dal citato art. 6 della citata legge regionale n. 26; in aggiunta, si osserva che del nuovo onere il ricorso non entra neanche nel merito della relativa morfologia e cioè se esso presenti carattere obbligatorio o meno, profilo decisivo anche ai fini dell’apprestamento della corretta copertura finanziaria, dando per scontato ed implicito che si tratta di prestazioni obbligatorie senza chiarire i meccanismi automatici che opererebbero in merito. Al riguardo, il ricorso, senza ulteriori spiegazioni, così si esprime infatti: “[t]uttavia, il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale prevede che l’autorizzazione regionale di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando che gli effetti dell’intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria.”.
In definitiva, il ricorso, pur apparendo fondato lato sensu nel merito, non risulta persuasivamente argomentato e manifesta (per come risulta impostata la questione) un modus procedendi logico all’interno delle varie doglianze tale da non prospettare l’effettiva priorità tra norme di copertura ed obblighi di finanza pubblica rispetto ai vincoli in termini di coordinamento finanziario oltreché di armonizzazione dei bilanci pubblici tra le varie componenti del settore pubblico, nel senso che, almeno in base alle conclusioni rassegnate nel ricorso, le norme statali espressive dei principi di coordinamento svolgerebbero un ruolo prioritario rispetto alla copertura finanziaria degli oneri e all’aderenza ai vincoli comunitari, quando invece dette disposizioni assolvono un ruolo ancillare a tal riguardo.
[1] 1. Al fine di assicurare l'equità di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2024, recepito con decreto assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA". 2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali. 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025.
[2] Si vedano, ad esempio, le sentenze n. 32/2025, n. 1/2024, n. 36/2021, n. 166/2020, n. 132/2020, n. 130/2020, n. 62/2020, n. 192/2017, n. 132/2016.
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