Sulla legittimità dell'incremento delle tariffe regionali per l'assistenza specialistica ambulatoriale nelle Regioni sottoposte a piano di rientro sanitario.
Corte cost., 9 marzo 2026, n. 26
Pres. G. Amoroso – Rel. M. A. Sandulli – Presidenza del Consiglio dei ministri – c. Regione Siciliana
Regioni sottoposte al piano di rientro – Servizio sanitario regionale – Assistenza specialistica ambulatoriale – Incremento tariffe regionali – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Coordinamento della finanza pubblica – Monitoraggio ministeriale – Violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. – Violazione Art. 81 Cost. – Questione non fondata.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 26 del 2025, che autorizzava, per il solo esercizio finanziario 2025, un incremento delle tariffe relative ad alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate da strutture private accreditate, finanziato mediante risorse regionali, con la finalità dichiarata di garantire l'equità di accesso alle prestazioni e la continuità dei livelli essenziali di assistenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, deducendo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, nonché dell'art. 81, terzo comma, Cost., sotto il profilo della copertura finanziaria.
Il Governo ha sostenuto che la disciplina regionale violasse i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché la Regione Siciliana è sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. In tale contesto, l'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla legge di bilancio 2025, consente alle Regioni di prevedere tariffe superiori ai massimi nazionali solo a condizione che l'incremento rimanga integralmente a carico del bilancio regionale e che sia previamente dimostrato, nell'ambito della programmazione sottoposta ai Tavoli ministeriali di monitoraggio, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Secondo il ricorrente, tali presupposti non risultavano soddisfatti, poiché la Regione non aveva documentato l'impatto della misura né ottenuto una valutazione positiva degli organismi tecnici statali.
Il ricorso prospettava inoltre la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., assumendo che l'incremento delle tariffe avrebbe inevitabilmente prodotto maggiori oneri anche per le strutture pubbliche, senza che il legislatore regionale avesse individuato adeguate risorse per sostenerli. La Presidenza del Consiglio riteneva, pertanto, che la legge regionale introducesse una spesa priva di effettiva copertura finanziaria.
Costituendosi in giudizio, la Regione Siciliana contestava integralmente tali evidenziando, anzitutto, come la disposizione non introducesse prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, incidendo esclusivamente sulla remunerazione di prestazioni già comprese nei livelli essenziali di assistenza, al fine di scongiurare la contrazione dell'offerta sanitaria conseguente alla significativa riduzione delle tariffe nazionali. La Regione precisava, inoltre, che lo stanziamento gravava esclusivamente sul proprio bilancio, senza incidere sul Fondo sanitario nazionale, e che la misura era stata accompagnata da un costante confronto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del procedimento di monitoraggio del piano di rientro.
Esaminando preliminarmente le eccezioni di rito, la Corte dichiara inammissibile la censura riferita all'art. 81, comma 3, Cost., osservando che il ricorso non contesta specificamente il meccanismo di copertura finanziaria predisposto dall'art. 13 della medesima legge regionale, limitandosi ad affermare in termini generici che l'incremento tariffario produrrebbe effetti anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche. Analogo ragionamento viene svolto nel ritenere inammissibile la censura relativa all'asserito superamento delle competenze statutarie della Regione, poiché formulata in modo meramente assertivo e priva di un'autonoma argomentazione.
Nel merito, la Corte delimita con precisione il thema decidendum, osservando che la censura non prospetta un'incompatibilità assoluta tra piano di rientro e incremento delle tariffe regionali, bensì assume esclusivamente il mancato rispetto delle condizioni procedimentali previste dall'art. 15, comma 17, del d.l. n. 95 del 2012. Da tale disposizione la Consulta ricava che il legislatore statale non ha inteso precludere alle Regioni la possibilità di riconoscere tariffe superiori ai massimi nazionali, purché il relativo onere rimanga integralmente a carico del bilancio regionale e sia previamente verificata la sostenibilità dell'intervento nell'ambito del procedimento di monitoraggio ministeriale. Il parametro evocato dal Governo, pertanto, non configura un divieto sostanziale, bensì una disciplina procedimentale volta ad assicurare il rispetto degli equilibri economico-finanziari del servizio sanitario regionale.
Muovendo da tale premessa interpretativa, la Corte ritiene non fondata la questione.
Il primo periodo del richiamato art. 15, comma 17, non può infatti essere letto nel senso di condizionare in ogni caso agli adempimenti di cui ai successivi periodi dello stesso comma il potere delle regioni di aumentare le tariffe delle prestazioni rientranti nei LEA dal momento che, al fine di chiarire quando occorre avviare la procedura derogatoria di cui a questi ultimi periodi, è necessario preliminarmente chiarire l’effettiva portata della regola generale di cui al primo periodo con riferimento alla locuzione «a carico dei bilanci regionali».
Interpretata in coerenza con il principio di autonomia finanziaria enunciato dall’art. 119 Cost., tale locuzione deve intendersi riferita alle ipotesi in cui le regioni utilizzano per l’aumento risorse proprie autonome e non espressamente sottratte, nemmeno per effetto del piano di rientro, alla loro disponibilità quanto alla relativa destinazione. Così inteso, il vincolo a porre «a carico dei bilanci regionali» gli aumenti tariffari per i quali le regioni non intendano seguire la procedura di deroga garantisce, quindi, che, per le regioni in piano di rientro, le risorse del Fondo sanitario restino comunque destinate all’attuazione di tali piani, così da preservare il duplice obiettivo di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e di piena realizzazione dei LEA al quale gli stessi piani sono specificamente preordinati”.
Le Regioni sottoposte a piano di rientro non sono dunque private della possibilità di utilizzare risorse proprie, secondo l’art. 119 Cost., per garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza; tuttavia, tale facoltà deve esercitarsi nel rigoroso rispetto delle condizioni procedimentali e finanziarie stabilite dalla legislazione statale, la quale costituisce espressione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Si ritiene inoltre che la disposizione impugnata rientri nel perimetro della competenza legislativa concorrente della Regione nella materia della tutela della salute.
Secondo la Corte, infatti, “L’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025 non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA statali. Come, infatti, emerge dalle difese della Regione e dai lavori preparatori della stessa legge reg. siciliana n. 26 del 2025, la ritenuta necessità di aumentare le tariffe «nasce dall’esigenza di garantire il rispetto [di tali] Livelli Essenziali […], assicurando l’equità nell’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini, nonché di mitigare le difficoltà registrate, in talune specialità, da parte delle strutture convenzionate con il Sistema sanitario regionale, atteso che il nuovo nomenclatore tariffario di cui al D.M. 25 novembre 2024 ha ridotto i valori tariffari di talune prestazioni specialistiche rispetto a quelli dei previgente nomenclatore» (così, relazione del Governo regionale per la presentazione del disegno di legge recante «Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»). Il che conferma come la disposizione impugnata trovi fondamento nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, oltre a giustificarsi, sul piano generale, in base al principio di autonomia finanziaria sancito nell’art. 119 Cost”.
La decisione assume particolare rilievo sotto altro profilo. Si ribadisce infatti che il sindacato di costituzionalità non può fondarsi su una presunzione di incompatibilità tra incremento della spesa sanitaria regionale e piano di rientro, richiedendosi invece la dimostrazione dell'effettiva violazione delle condizioni poste dalla legislazione statale e del concreto pregiudizio arrecato agli equilibri della finanza pubblica. La pronuncia rafforza l'orientamento della Corte in ordine all'intensità dell'onere motivazionale gravante sul ricorrente nei giudizi promossi in via principale, riaffermando che la genericità delle censure costituisce causa di inammissibilità anche quando vengano evocati parametri costituzionali di primaria rilevanza.
A.B.
(Alessandro Berrettini)