Sull’obbligo di esatta perimetrazione della spesa sanitaria e il divieto di finanziamento indistinto delle attività dell’ARPA tramite il Fondo Sanitario Regionale
Corte cost., 27 aprile 2026, n. 56
Pres. G. Amoroso – Rel. M. D’Alberti – Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale (ord. n. 169/2025) – c. Regione Liguria
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Finanziamento ordinario annuale – Fondo Sanitario Regionale – Utilizzo delle risorse – Mancata individuazione preventiva del fabbisogno legato alle prestazioni LEA – Violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 118/2011 – Parametro interposto – Competenza statale esclusiva – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Illegittimità costituzionale – Riconosciuta.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale torna sul tema dell’obbligo di esatta perimetrazione della spesa sanitaria, ponendosi nel solco della precedente sentenza n. 174 del 2025 relativa al finanziamento dell’ARPA Campania (si v. in Questo Osservatorio, dicembre 2025). Nel caso di specie, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria n. 20 del 2006, disposizione che disciplinava le fonti di finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL). La normativa censurata consentiva che al finanziamento ordinario annuale delle attività dell'Agenzia si provvedesse mediante l'impiego indiscriminato delle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente, senza imporre una distinzione preventiva tra il fabbisogno legato alle prestazioni LEA e i costi connessi ad attività di natura prettamente ambientale.
La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti in sede di impugnazione della decisione di parificazione del rendiconto, ravvisando la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Corte ha statuito che la disciplina regionale si poneva in contrasto con la norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale impone alle Regioni di garantire, nell’ambito del proprio bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi destinati alla garanzia dei LEA.
In particolare, è stato rilevato che il meccanismo di finanziamento impugnato determinava un’assegnazione indiscriminata di risorse del Fondo sanitario all’ARPAL, omettendo di garantire la “separata evidenza” delle grandezze di spesa e introducendo il rischio di un uso indistinto di somme ontologicamente vincolate ai LEA. La Corte ha precisato che ad essere in contrasto con la Costituzione non è l’assegnazione all'ARPA di funzioni che presentino ampie interferenze o ricadute sulla salute pubblica, ma la natura indiscriminata del trasferimento che, in assenza di criteri di rilevazione analitica e di una netta predeterminazione delle quote, altera la rigida perimetrazione finanziaria prescritta dal legislatore statale a presidio dell’effettività dei LEA.
A.C.
(Alessandra Coiante)