Remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate
Corte Cass., sez. III civile, 16 aprile 2026, n. 9766
Pres. Frasca – Est. Porreca – Casa di Cura Prof. Dott. Cobellis S.r.l. (avv.ti R. Vaccarella e M. De Felice) – c. Azienda Sanitaria Locale Salerno (avv.ti G. Galietta e E. Tortora)
Strutture sanitarie private accreditate – Assorbimento dei volumi di attività di altra struttura – Remunerazione delle prestazioni sanitarie – Assenza di accordo contrattuale – Verbale di aggiudicazione – Inidoneità a fondare il diritto alla remunerazione – Rigetto.
Il Collegio, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciato sulla domanda proposta da una casa di cura privata accreditata nei confronti dell’ASL di Salerno per ottenere la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nel corso del 2012 a seguito dell’aggiudicazione della procedura di assorbimento dei posti letto e dei relativi volumi di attività di un’altra struttura sanitaria. La ricorrente sosteneva che il verbale di aggiudicazione della procedura fosse idoneo a fondare il diritto al pagamento delle prestazioni, pur in assenza dello specifico accordo contrattuale previsto per l’annualità di riferimento.
La Corte ha esaminato i presupposti del diritto alla remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale.
In particolare, il Collegio ha ribadito il principio della cosiddetta “regola delle tre A”, secondo cui il diritto alla remunerazione presuppone la concomitante presenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e dello specifico accordo contrattuale stipulato con l’amministrazione sanitaria.
La Corte ha inoltre precisato che il verbale di aggiudicazione della procedura non può sostituire lo specifico accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, trattandosi di atti distinti per oggetto e funzione. Ne consegue che la mancanza del contratto non può essere colmata mediante atti di riconoscimento, ratifiche successive o comportamenti concludenti dell’amministrazione.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha escluso il diritto della struttura sanitaria alla remunerazione delle prestazioni oggetto di causa, affermando che, in assenza dell’accordo contrattuale richiesto dalla legge, le prestazioni rese non possono essere poste a carico dell’amministrazione sanitaria.
E.F.
(Elena Fabbricatore)