La selezione tramite gara può riguardare la contrattualizzazione delle strutture sanitarie private, non il previo accreditamento
C.G.A.R.S., 3 marzo 2026, n. 136
Pres. E. de Francisco – Est. M.A.P. Francola – Masvit S.a.s. di Firenze Luigi & C. (avv. S. Virzì) c. Regione Siciliana – Assessorato regionale della Salute (Avv. Stato), Azienda sanitaria provinciale di Trapani (avv. R. Papania), Aequitas S.r.l.s. (avv.ti G. Rubino, G. Impiduglia)
Strutture sanitarie private – Accreditamento istituzionale – Verifica del possesso dei requisiti tecnici – Verifica della coerenza con la programmazione territoriale – Obbligatorietà dell’accreditamento in caso di verifica positiva.
Strutture sanitarie private – Accordi contrattuali – Migliore allocazione delle risorse pubbliche – Principio di concorrenza – Procedura selettiva pubblica – Applicabilità alla sola fase di scelta del destinatario dell’accordo contrattuale.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto gli appelli proposti da una società che, dopo avere ottenuto il parere di compatibilità e l’autorizzazione sanitaria, aveva chiesto l’accreditamento per un Centro diurno destinato a persone affette da disturbo autistico. L’Assessorato regionale della Salute aveva respinto l’istanza richiamando il D.A. n. 1151/2019, nella parte in cui subordinava l’individuazione dell’operatore da accreditare allo svolgimento di una procedura aperta di selezione.
Il CGA muove dalla qualificazione delle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 come principi fondamentali in materia di tutela della salute, applicabili anche alla Regione siciliana. Da tale premessa ricava la distinzione, non solo cronologica ma funzionale, tra autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali: la prima abilita alla realizzazione e all’esercizio della struttura; il secondo consente alla struttura, ove dotata dei requisiti ulteriori ed effettivamente funzionale alla programmazione sanitaria, di operare per conto del servizio sanitario regionale; i terzi rendono concretamente operative le prestazioni a carico del sistema pubblico, nei limiti dei volumi e dei tetti di spesa.
La procedura comparativa, secondo il Collegio, può dunque intervenire nella fase della contrattualizzazione, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, e può anzi risultare coerente con esigenze di trasparenza, concorrenza e migliore allocazione delle risorse pubbliche. Non può però essere anticipata alla fase dell’accreditamento, che non è costruita dal legislatore statale come procedura a numero chiuso né come competizione tra operatori antagonisti. Se la programmazione sanitaria ammette il ricorso a operatori privati, l’Amministrazione deve accreditare tutti i soggetti che possiedano i requisiti tecnici e siano coerenti con le esigenze territoriali, riservando alla successiva fase convenzionale la scelta, anche selettiva, degli operatori da contrattualizzare.
La decisione valorizza anche i principi eurounitari di concorrenza e proporzionalità. Pur riconoscendo l’attenuazione delle dinamiche concorrenziali nel settore sanitario, in ragione della priorità della tutela della salute e delle risorse disponibili, il CGA esclude che tale attenuazione possa tradursi in una chiusura preventiva dell’accesso all’accreditamento. La selezione dei “migliori” può legittimamente operare a valle, nella distribuzione delle risorse e nella stipula degli accordi, ma non a monte, attraverso una gara che trasformi l’accreditamento in titolo contingentato.
Sotto il profilo processuale, il CGA ha inoltre riformato la declaratoria di irricevibilità dell’impugnazione dell’aggiudicazione. Poiché la deliberazione conclusiva della procedura selettiva aveva natura di aggiudicazione e riguardava soggetti individuati, essa doveva essere individualmente comunicata ai partecipanti: la mera pubblicazione all’Albo Pretorio non era sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti di chi aveva preso parte alla procedura competitiva.
In conclusione, sono stati annullati il diniego di accreditamento, il D.A. n. 1151/2019 nella parte in cui prevedeva la procedura a evidenza pubblica quale condizione per la selezione dell’operatore da accreditare, nonché gli atti di indizione e di aggiudicazione della relativa gara. L’annullamento parziale del decreto assessoriale, qualificato come atto generale, è stato disposto con effetti erga omnes e con obbligo di pubblicazione nelle medesime forme dell’atto annullato. La pronuncia non afferma tuttavia un diritto incondizionato all’accreditamento: resta ferma la possibilità di negarlo in assenza dei requisiti ulteriori o quando la programmazione sanitaria escluda, per quello specifico ambito, la contrattualizzazione di operatori privati.
M.C.
(Matteo Caldironi)