Sul tempario unico regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
T.A.R. Lombardia, sez. V, 11 febbraio 2026, n. 672
Pres. S. Mielli – Est. A. Lipari – Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.) e altri (avv.ti A. Villani, M.E. Rossano) c. Regione Lombardia (avv.ti S. Gallonetto, M.E. Moretti)
Piano Nazionale Governo Liste di attesa (PNGLA) – Programmazione sanitaria –– Prestazioni specialistiche ambulatoriali – Agende di prenotazione – Liste di attesa – Tempario unico della Regione Lombardia – Approvazione – Legittimità – Autonomia professionale del medico – Non compromessa.
Il tempario unico regionale, approvato dalla Regione Lombardia per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), rappresenta una misura di attuazione degli obiettivi di contenimento di tali liste. Esso, in particolare, costituisce uno strumento di organizzazione delle agende di prenotazione che, nella specie, non compromette l’autonomia clinica del medico nell’erogazione concreta delle sue prestazioni.
Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti (ovvero dal Sindacato Nazionale Area Radiologica e da alcuni medici radiologi), detto tempario non ha, invero, introdotto tempi massimi di esecuzione delle prestazioni radiologiche, né ha inciso sulla sicurezza delle cure e sull’organizzazione del lavoro sanitario. Più precisamente, esso non ha modificato l’orario di lavoro imponendo prestazioni aggiuntive e/o disciplinando unilateralmente il rapporto con i sanitari. Bensì, dopo un’istruttoria tarata sulla ricognizione dei tempi utilizzati dalle strutture sanitarie, si è limitato a orientare la programmazione degli appuntamenti mediante atti di indirizzo organizzativo (rivolti agli enti erogatori pubblici e privati accreditati) per la costruzione delle agende di prenotazione che – ad avviso del T.A.R. – non hanno comunque determinato, in modo vincolante, la durata effettiva delle prestazioni sanitarie.
Come rilevato dal Collegio, il tempario non ha quindi inciso sul contenuto della prestazione medica, né ha limitato la facoltà del professionista di dedicare al singolo caso il tempo ritenuto necessario, avendo piuttosto provveduto – coerentemente con la contrattazione collettiva – ad una omogeneizzazione gestionale e ad una razionalizzazione dell’offerta, funzionale al governo delle liste di attesa.
A.G.P.
(Anton Giulio Pietrosanti)