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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 8630/2026, Sulla liquidazione del danno non patrimoniale alla salute. La T.U.N. per le macropermanenti ha applicazione generalizzata

Sulla liquidazione del danno non patrimoniale alla salute. La T.U.N. per le macropermanenti ha applicazione generalizzata

Corte Cass., sez. III civ., 7 aprile 2026, n. 8630

Pres. R. Frasca, Pres. di sez. A. Scrima, Pres. di sez. rel. E. Vincenti – Gi. St. (Avv. Richard Martini) c. A. Assicurazioni Spa (Avv. Marcella Schiavi), Va. Al. nonché K. Spa (Avv. Richard Martini)

Danno non patrimoniale – Lesione della salute – Liquidazione del danno – Lesioni macropermanenti – Tabella unica nazionale ex art. 138 cod. ass. – Applicabilità – Estensione.

Pronunciandosi nel giudizio per rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sollevato dal Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 2025, la Corte di cassazione enuncia il seguente principio di diritto: «la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal D.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene - eventualmente anche reputando di applicare una tabella pretoria - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell'àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».

Per quanto attiene alla responsabilità sanitaria, quindi, facendo applicazione dell’art. 138 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell’art. 7, comma 4°, l. 8-3-2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), la T.U.N. per le macropermanenti andrà impiegata per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute anche per gli eventi dannosi accaduti prima del 5 marzo 2025. Il giudice potrà diversamente utilizzare un differente criterio tabellare soltanto motivando con puntualità in relazione a circostanze particolari.

S.C.

(Stefano Corso)

 



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