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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 9013/2026, Sinistro stradale e malpractice medica. Sulla solidarietà dell’obbligazione risarcitoria e la transazione

Sinistro stradale e malpractice medica. Sulla solidarietà dell’obbligazione risarcitoria e la transazione

Corte Cass., sez. III civ., ord. 10 aprile 2026, n. 9013

Pres. C. Graziosi, Est. M. Dell’Utri – A.A. (Avv. Valentina Maiolino) c. Azienda ULSS (omissis) (Avv.ti Lorenzo Dell’Elce e Raffaella Muroni)

Responsabilità sanitaria – Danno iatrogeno differenziale – Nesso di causalità – Transazione – Solidarietà dell’obbligazione – Esclusione.

A seguito di un incidente stradale, un uomo era sottoposto a un intervento chirurgico. Da tale intervento, necessario per via del sinistro, derivavano al paziente ulteriori lesioni. Egli agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti. La Corte d’appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria per il danno differenziale alla salute. Atteso che il danneggiato aveva concluso una transazione con l’assicuratore per la responsabilità civile dell’automobilista che l’aveva investito, la Corte territoriale, preso atto dell’ottenimento per ciò di una somma a titolo risarcitorio da parte del paziente, provvedeva a scomputare, dagli importi liquidati complessivamente come risarcimento del danno iatrogeno, il denaro ricevuto dall’assicuratore in eccesso rispetto alle conseguenze dannose del sinistro stradale. La Corte operava la detrazione poiché la struttura sanitaria aveva manifestato la volontà di profittare della transazione conclusa tra il paziente e l’assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 1304 c.c., sul presupposto del ritenuto carattere solidale dell’obbligazione della struttura con il responsabile civile del sinistro. La sentenza era così impugnata mediante ricorso per cassazione.

La Cassazione rileva che ognuna delle parti tenute al risarcimento è obbligata a rispondere unicamente delle conseguenze dannose che ha concretamente determinato a carico della vittima: nel caso in esame, l’automobilista risponderà solo delle conseguenze dannose prodotte dall’incidente, mentre la struttura sanitaria risponderà soltanto delle conseguenze dannose prodotte dalla malpractice medica. Essendo incontestato fra le parti che la condotta ascrivibile alla struttura interruppe ogni nesso di causalità tra l’incidente stradale e il danno iatrogeno differenziale, che si verificò in seguito per integrale responsabilità della struttura convenuta, si deve escludere ogni forma di solidarietà in relazione ai due diversi debiti risarcitori, corrispondenti a conseguenze dannose radicalmente diverse e riconducibili a fatti tra loro del tutto eterogenei.

L’art. 1304 c.c. non trova applicazione, perché non vi è un’obbligazione solidale, e la struttura sanitaria non può profittare della transazione conclusa tra il paziente e l’assicuratore del responsabile del sinistro, conseguentemente non vi sarà alcun tipo di compensatio lucri cum damno.

«Il danno iatrogeno differenziale – scrivono i giudici di legittimità – non potrà mai ritenersi coperto da quanto corrisposto dall'assicurazione del responsabile del sinistro stradale in esecuzione della transazione volta risarcire il danno provocato da quest'ultimo; e ciò non solo per l'evidente estraneità della compagnia assicuratrice ai debiti risarcitori della struttura sanitaria convenuta, ma altresì - e soprattutto - per l'impossibilità, da parte di quest'ultima, di profittare, in assenza di alcun rapporto di solidarietà passiva tra le parti debitrici, delle somme corrisposte dall'assicurazione al danneggiato allo scopo di limitare il proprio debito risarcitorio per il danno iatrogeno differenziale provocato».

Il ricorso dunque è accolto e la sentenza è cassata con rinvio.

 

S.C.

(Stefano Corso)



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