La responsabilità amministrativa sanitaria dopo la l. n. 1/2026: colpa grave, “doppio tetto” e concorso organizzativo dell’azienda sanitaria.
Corte dei conti, Lombardia, sez. giur., 13 aprile 2026, n. 64
Pres. rel. V. Tenore
Responsabilità amministrativa – Sanità pubblica – Malpractice medica – Colpa grave del sanitario – Legge n. 1/2026 – Nuova tipizzazione della colpa grave – Non estensibilità alle condotte materiali del medico.
Responsabilità amministrativa sanitaria – Danno erariale – Rideterminazione dell’addebito – Doppio tetto ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994 – Rapporto con legge Gelli-Bianco – Concorso dell’amministrazione.
Un’Azienda sanitaria veniva chiamata a risarcire, in sede transattiva e assicurativa, i danni riportati da una minore nata con gravi patologie neurologiche, ritenute conseguenti a sofferenza fetale acuta e a ritardato ricorso al parto cesareo. La Procura regionale conveniva quindi in giudizio, dinanzi alla Corte dei conti, due medici di guardia in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia, chiedendo la condanna al ristoro del danno erariale corrispondente alla franchigia assicurativa sostenuta dall’Azienda sanitaria, pari a euro 100.000. La posizione di una dei due sanitari veniva definita con rito abbreviato; il giudizio proseguiva invece nei confronti dell’altro medico, cui la Procura imputava il 70% del danno.
La Corte ritiene provata la responsabilità del convenuto per colpa grave, valorizzando le risultanze dell’Ufficio medico-legale del Ministero della salute, secondo cui l’andamento del travaglio e i segni di sofferenza fetale avrebbero imposto un tempestivo parto cesareo. La condotta attendista e il successivo tentativo di parto operativo con ventosa vengono infatti considerati gravemente negligenti e imperiti, in quanto incompatibili con il quadro clinico in essere e causalmente collegati al danno neurologico riportato dalla neonata.
Il profilo più rilevante della decisione riguarda tuttavia l’applicazione della sopravvenuta l. n. 1/2026, che ha modificato l’art. 1 della l. n. 20/1994. La Corte afferma, anzitutto, che la nuova tipizzazione della colpa grave deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato come riferita principalmente all’attività provvedimentale e procedimentale della pubblica amministrazione. Essa, dunque, non può essere automaticamente estesa alle condotte materiali del medico, che restano valutabili secondo i tradizionali parametri di diligenza, prudenza, perizia, linee guida, protocolli e regole della scienza medica. Una diversa lettura, osserva il Collegio, determinerebbe l’irragionevole effetto di sottrarre alla responsabilità amministrativa gran parte dei comportamenti materiali dannosi, conseguenza che fuoriesce dalla ratio della legge n. 1/2026, dichiaratamente ispirata a vincere la c.d. “paura della firma” in capo ai dipendenti pubblici, ciò che nulla ha a che vedere con fattispecie comportamentali.
Accertata la colpa grave, la Corte procede però a rideterminare il quantum alla luce del nuovo art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, introdotto dalla l. n. 1/2026, che impone una riduzione obbligatoria dell’addebito entro il limite del c.d. “doppio tetto”: il 30% del danno accertato e, comunque, non oltre il doppio della retribuzione annua lorda percepita dal convenuto all’inizio della condotta dannosa. Tale criterio, secondo la Sezione, prevale anche sul più elevato limite previsto dall’art. 9 della l. n. 24/2017 per gli esercenti le professioni sanitarie, pari al triplo della retribuzione annua lorda, dovendosi applicare il nuovo tetto generale, più favorevole, anche ai sanitari pubblici.
Pertanto, pur essendo stato inizialmente imputato al convenuto il 70% del danno, pari a euro 70.000, l’importo viene ridotto al 30% di tale somma, cioè a euro 21.000. La Corte opera poi un’ulteriore riduzione, condannando il medico al pagamento di euro 15.000, in ragione del concorso causale dell’organizzazione sanitaria danneggiata, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994: vengono valorizzate, in particolare, la mancata tempestiva riattivazione del medico da parte del personale, la non immediata disponibilità dell’anestesista e la mancata operatività h24 della sala operatoria nel blocco parto.
R.S.
(Rosa Signorella)