Consenso informato e intervento più invasivo: l’onere probatorio è a carico della struttura sanitaria
Corte Cass., sez III. civ., ord. 28 aprile 2026, n. 11608
Pres. C. Graziosi, Est. M. Cecchi – A.A. (Avv.ti Gianfranco Scarpa e Bartolo De Vita) c. Azienda Ospedaliera Università di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi (Avv. Michele Tavazzi)
Consenso limitato all’intervento programmato – Consenso informato rilasciato in termini generici – Scostamento tra intervento programmato e intervento più invasivo praticato – Consenso al diverso trattamento praticato – Onere probatorio a carico della struttura sanitaria – Sussiste.
Il ricorrente A.A., sia in proprio sia nella qualità di erede del coniuge A.C., conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna – Policlinico Sant'Orsola-Malpighi dinanzi al Tribunale di Bologna, deducendone la responsabilità per il decesso della moglie, verificatosi in conseguenza di un intervento chirurgico elettivo di sostituzione della valvola aortica e della radice aortica mediante impianto di tubo valvolato composito.
Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Bologna, che respingeva altresì la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto al consenso informato.
Con ricorso per cassazione, A.A. censura, tra gli altri motivi, la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto validamente acquisito il consenso informato della paziente. Il ricorrente sostiene che A.C. avesse prestato il consenso esclusivamente con riferimento a un intervento di protesizzazione dell'aorta, senza essere informata del diverso e più invasivo intervento poi effettivamente eseguito, le cui conseguenze avevano determinato il decesso.
La Corte d'appello aveva invece ritenuto che dai moduli di consenso informato allegati alla cartella clinica, regolarmente sottoscritti dalla paziente, emergesse che quest'ultima fosse stata adeguatamente informata circa tutti i rischi e le possibili complicanze, anche gravi, connesse al trattamento.
La Corte di cassazione richiama, tuttavia, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il paziente venga sottoposto a un intervento significativamente diverso, per natura o complessità, rispetto a quello prospettato e, dunque, presumibilmente illustrato, non grava su di lui l'onere di dimostrare che, se adeguatamente informato del diverso trattamento, avrebbe rifiutato di prestarvi il consenso. Una volta che il paziente alleghi di avere espresso il consenso limitatamente all'intervento programmato, spetta invece alla struttura sanitaria provare che egli avrebbe comunque acconsentito anche al diverso e più invasivo intervento successivamente eseguito.
Ne consegue che risulta insufficiente il generico richiamo operato dalla Corte territoriale alla completezza dell'informazione fornita alla paziente, trattandosi di una valutazione formulata in termini astratti e non idonea a individuare il contenuto concreto delle informazioni effettivamente rese, né a verificare se esse fossero adeguate a consentire una libera e consapevole manifestazione del consenso con riguardo allo specifico trattamento poi praticato.
La Corte di cassazione accoglie pertanto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui la mera sottoscrizione di moduli di consenso informato redatti in termini generici non è sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo in ordine ai rischi specifici del trattamento concretamente eseguito. In presenza di un significativo scostamento tra l'intervento prospettato e quello effettivamente praticato, grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe comunque prestato il proprio consenso al diverso intervento.
S.M.S.
(Simona Maria Spina)