Anche nella mobilità d’ufficio del dirigente medico deve essere tutelata la professionalità acquisita.
Corte Cass., sez. lav., ord. 26 aprile 2026, n. 11177
Pres. I. Tricomi, Cons. Rel. G. Michelini
Lavoro pubblico – Dirigenza sanitaria – Mobilità inter-enti d’ufficio – Tutela della professionalità – Equivalenza delle mansioni – Necessario accertamento – Impossibilità di diverso collocamento del dipendente – Onere dell’amministrazione – Risarcimento del danno – Art. 15 d.lgs. n. 502/1992 – Art. 19 d.lgs. n. 165/2001.
Con l’ordinanza 26 aprile 2026, n. 11177, la Cassazione (sezione lavoro) ha cassato con rinvio la sentenza che aveva respinto la domanda di un dirigente medico della Croce Rossa Italiana, transitato all’INPS nell’ambito di una procedura di mobilità d’ufficio e assegnato a un incarico di medico di I fascia, nonostante il precedente inquadramento quale dirigente medico di II fascia.
La Corte d’appello aveva ritenuto che la legittimità della procedura di ricollocazione escludesse ogni profilo di illegittimità connesso al dedotto demansionamento, reputando assorbita la domanda di risarcimento del danno. La Cassazione ha censurato tale impostazione, osservando che la domanda proposta dal dirigente richiedeva uno specifico accertamento sulle mansioni concretamente svolte dopo il trasferimento e sulla loro conformità alla professionalità acquisita.
La Corte ricorda che, nel pubblico impiego privatizzato, la qualifica dirigenziale non individua un insieme predeterminato di mansioni, ma esprime l’idoneità professionale a ricoprire incarichi dirigenziali; per tale ragione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al conferimento e al mutamento degli incarichi non si applica l’art. 2103 c.c. Analogo principio vale per la dirigenza sanitaria, collocata in un ruolo unico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992.
Ciò nondimeno, anche nell’esercizio dello ius variandi e nelle procedure di mobilità d’ufficio, il datore di lavoro pubblico è tenuto a rispettare la professionalità acquisita dal dipendente. Il giudice di merito deve pertanto verificare in concreto se le nuove mansioni siano coerenti con le competenze professionali maturate e idonee a consentire il mantenimento e l’accrescimento del patrimonio di conoscenze ed esperienze del dirigente, senza limitarsi a una valutazione di equivalenza meramente formale.
Secondo la Corte, la tutela della professionalità non può essere sacrificata sull’alternativa tra accettazione della ricollocazione e dimissioni. Anche nell’ambito della mobilità inter-enti, grava infatti sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’impossibilità di una diversa allocazione del dipendente o la necessità di assegnarlo a mansioni inferiori per la salvaguardia dell’impiego.
La pronuncia enuncia, pertanto, il principio secondo cui, anche nelle ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice deve accertare in concreto, a fronte dell’allegazione di demansionamento, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità acquisita, salva la prova, gravante sul datore di lavoro pubblico, dell’impossibilità di una diversa assegnazione.
F.L.
(Federico Laus)