Il T.A.R. Lazio conferma la sanzione a una farmacia che distribuisce farmaci on line per pubblicità ingannevole e mancata assistenza post-vendita
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 giugno 2026, n. 10684
Pres. R. Politi, Red. A. Ugo – Farmacia Internazionale c/ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Farmaci – Farmaci on line – Codice del consumo – Pratiche scorrette – Sanzioni amministrative.
Il giudizio ha ad oggetto un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha sanzionato una Farmacia autorizzata a distribuire farmaci on line perché responsabile di due pratiche commerciali scorrette, in violazione di plurime disposizioni del Codice del Consumo. In particolare, la prima pratica contestata attiene alla fase promozionale della vendita e concerne l’ingannevolezza delle informazioni presenti sul sito internet in merito ai tempi di consegna o spedizione dei prodotti; la seconda riguarda la fase successiva all’acquisto on line e concerne gli ostacoli che sono stati frapposti dal professionista all’esercizio dei diritti dei consumatori tramite la carente/assente prestazione di un servizio di assistenza post-vendita, nonché la mancata restituzione in denaro degli importi dovuti a titolo di rimborso.
Il T.A.R. ha confermato la sanzione irrogata per entrambi i profili, respingendo tutti i motivi di ricorso, sia quelli attinenti specificamente a pretesi vizi procedurali, sia quelli relativi al merito delle questioni.
Quanto alla prima pratica contestata, il giudice amministrativo conferma che la Farmacia ha pubblicato sul proprio sito informazioni non veritiere e fuorvianti circa i tempi di consegna o spedizione dei prodotti. In particolare, il T.A.R. dopo aver respinto la tesi della ricorrente sulla diversità lessicali tra “spedizione” e “consegna” ha affermato, tra l’altro, che “l’informazione che attira l’attenzione del cliente non è certamente quella relativa alle tempistiche di imballaggio (che sono tempistiche interne all’organizzazione del Professionista), bensì quella relativa al momento in cui viene consegnato il prodotto, tanto più se quest’ultimo è un prodotto sanitario che deve essere assunto per far fronte ad un malessere in corso”.
È interessante notare la specifica sottolineatura – che di per sé, comunque, non appare dirimente nella prospettiva della decisione del T.A.R. – relativa alla specificità dei prodotti distribuiti – farmaci e parafarmaci – e alla distinta finalità di utilizzo.
P.C.
(Piermassimo Chirulli)