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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Giustizia, Sentenza del 21/05/2026, Gli Stati membri non possono impedire la vendita on line di particolari farmaci non soggetti a prescrizione medica

Gli Stati membri non possono impedire la vendita on line di particolari farmaci non soggetti a prescrizione medica

Corte di giustizia UE, sez. V, sent. 21 maggio 2026 – causa C‑604/24

Pres. A. Sahún, Rel. E. Regan

Farmaci – Farmaci non soggetti a prescrizione medica – Distribuzione on line – Limitazione stabilita da Stato membro – Incompatibilità con diritto eurounitario.

La domanda pregiudiziale sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione europea riguarda l’interpretazione dell’articolo 85-quater, §§1 e 2, della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata nel 2011. In particolare, il giudizio a quo era relativo alla vendita a distanza al pubblico dei farmaci non sottoposti a prescrizione medica da parte delle farmacie online certificate.

Il Consiglio di Stato greco, adito da una farmacia autorizzata a distribuire farmaci a distanza mediante i servizi della società dell’informazione, dubita della compatibilità con il diritto eurounitario della disciplina ellenica che, all’interno della categoria dei medicinali non sottoposti a prescrizione medica, individua una sottocategoria che può essere distribuita on line, escludendo gli altri medicinali appartenenti alla medesima categoria. La scelta delle autorità sanitarie greche era esplicitamente finalizzata a ridurre il consumo dei farmaci e, in tal modo, a perseguire una maggiore tutela della salute.

La CGUE parte dalla ricognizione della disciplina eurounitaria applicabile. In particolare, l’art. 85-quater della Direttiva 2001/83 dispone che “[f]atte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione (…), alle (…) condizioni (…) [elencate ai punti da a) a d) di questo paragrafo 1]” (che riguardano le caratteristiche del soggetto abilitato alla commercializzazione e le condizioni per la vendita on line).

I Giudici eurounitari, pur rilevando che “a causa dell’impiego del termine «condizione» sia al paragrafo 1 sia al paragrafo 2 dell’articolo 85 quater di detta direttiva, si possa ritenere che gli Stati membri dispongano della facoltà di assoggettare la vendita a distanza al pubblico di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione a condizioni supplementari rispetto a quelle espressamente elencate in tale paragrafo 1, lettere da a) a d)”, rilevano che il divieto “generalizzato” imposto dalle autorità greche non può essere considerato una condizione alla stregua di quelle indicate dalla Direttiva. Il contenuto di tali condizioni, infatti, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica per la fornitura al dettaglio, ai sensi del paragrafo 2, “è necessariamente circoscritta in quanto può riguardare soltanto le modalità di commercializzazione di tali medicinali presso il pubblico, vale a dire le condizioni relative alle operazioni effettuate in vista della fornitura al dettaglio, sul loro territorio, di detti medicinali”

Di conseguenza, conclude nel senso che “l’articolo 85 quater, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online che si avvalgono dei servizi della società dell’informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione di una sottocategoria di questi ultimi”.

P.C.

(Piermassimo Chirulli)



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