Legittima la procedura negoziata senza bando per l’acquisto di farmaci esclusivi.
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 11 giugno 2026, n. 414
Pres. M. Abbruzzese, Est. R. Perilli
Contratti pubblici – Farmaci esclusivi – Procedura negoziata senza bando – Accordo quadro mono-fornitore – Continuità terapeutica – Determinabilità dell’oggetto – Fabbisogni sanitari – Principio del risultato – Art. 76 d.lgs. n. 36/2023.
Con la sentenza n. 414 dell'11 giugno 2026, resa unitamente alle coeve sentenze nn. 416 e 420 concernenti la medesima procedura, il T.A.R. Abruzzo ha affrontato la prima applicazione dell’art. 15 del d.l. n. 19/2026, che consente alle regioni di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto o caratterizzati da indicazioni terapeutiche esclusive, forniti da un unico operatore economico. La controversia riguardava una procedura indetta da AREACOM per la stipulazione di accordi quadro mono-fornitore destinati all’acquisto di farmaci esclusivi per le aziende sanitarie regionali.
La società ricorrente contestava l’impianto della lex specialis, sostenendo che la mancata indicazione dei singoli farmaci, dei quantitativi presunti e dei prezzi unitari rendesse indeterminato l’oggetto dell’accordo quadro e imponesse agli operatori economici obbligazioni eccessivamente aleatorie. La stazione appaltante aveva infatti previsto, per ciascun operatore, un unico lotto con il solo massimale di spesa quadriennale e senza richiesta di offerta economica.
Il T.A.R. evidenzia come la scelta legislativa persegua l’obiettivo di garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da patologie gravi o rare, ritenendo che il ricorso alla procedura negoziata senza bando costituisca uno strumento coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, poiché consente di evitare i ritardi connessi alle procedure ordinarie di gara che potrebbero compromettere la tempestiva tutela del diritto alla salute.
Secondo il Collegio, la quantificazione del valore massimo dell’accordo quadro sulla base della spesa storica sostenuta dalle aziende sanitarie regionali e della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 59 del codice dei contratti pubblici. L’omessa indicazione dei quantitativi e dei valori massimi riferiti ai singoli farmaci non determina, pertanto, l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.
La sentenza sottolinea, inoltre, che il settore dei farmaci esclusivi è caratterizzato da variabili non governabili né dalla stazione appaltante né dagli operatori economici, quali la tutela dei diritti di esclusiva derivanti dal brevetto e la libertà di scelta terapeutica del medico. Tali fattori, riconducibili a valori costituzionalmente rilevanti quali la libertà della ricerca scientifica e l’autonomia professionale del sanitario, giustificano l’impossibilità di predeterminare ex ante il fabbisogno di ciascun farmaco e rendono l’accordo quadro lo strumento più idoneo per la gestione dell’approvvigionamento.
Il T.A.R. conclude che la mancata indicazione del quantitativo e del valore massimo di acquisto per ciascun farmaco esclusivo non impedisce all’operatore economico di valutare l’entità dell’impegno richiesto e rientra nell’alea imprenditoriale normalmente tollerabile, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso proposto contro la lex specialis della procedura.
F.L.
(Federico Laus)