
Pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo, la Corte statuisce che il principio del ne bis in idem va interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero di non procedere con l’azione penale concludendo definitivamente il procedimento istruttorio non può essere intesa come una decisione definitiva qualora risulti che il procedimento è stato chiuso senza che venisse condotta un’analisi approfondita del merito (ma solo per l’impossibilità di audire un testimone e la vittima). Ne discende che un altro Stato membro ha la facoltà di perseguire l’individuo per il medesimo reato. (segue)
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