
Il rinvio pregiudiziale concernente l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 4 novembre 2003 si inserisce nell’ambito della controversia tra Hans Meschek e la Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke per il mancato riconoscimento di un indennizzo monetario per ferie retribuite non godute al momento del pensionamento. La Corte, dopo aver ribadito che in base alla direttiva 2003/88/CE i lavoratori hanno diritto ad almeno 4 settimane di ferie retribuite annuali, afferma che l’art. 7 della direttiva richiamata è incompatibile con una normativa nazionale che, come quella austrica, priva dell’indennità finanziaria per ferie retribuite non godute il lavoratore che cessi il suo rapporto di lavoro a seguito della domanda di pensionamento. (segue)
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