
La Corte afferma, a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte Suprema lettone, che uno Stato membro non può estradare verso uno Stato terzo il cittadino di un altro Stato membro perché altrimenti ciò porterebbe ad una limitazione della libertà di circolazione all’interno dell’Unione. Detto Stato è tenuto a informare lo Stato membro di cui l’individuo ha la cittadinanza del fatto che è richiesta l’estradizione di quest’ultimo da parte di uno Stato terzo in modo che lo Stato di cittadinanza possa richiedere di consegnarli il cittadino, sempre che, in base alla normativa nazionale, sia competente a perseguire l’individuo per atti commessi all’estero. Inoltre, lo Stato membro che intenda estradare verso uno Stato terzo il cittadino di un altro Stato membro ha l’obbligo di verificare che l’individuo non corra il serio rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti oppure alla pena di morte nello Stato richiedente. (segue)
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