
Il Tribunale è stato chiamato a decidere circa la richiesta di risarcimento danni presentato dalle società Gascogne Sack e Gascogne per l’eccessiva durata del procedimento che le ha viste protagoniste difronte agli organi giurisdizionali della UE. Il Tribunale ricorda che può essere sollevata questione di responsabilità extracontrattuale della UE solo nel caso in cui vegano soddisfatte tre condizioni cumulative: illiceità del comportamento dell’istituzione; effettività del danno; nesso di causalità tra il suddetto comportamento e il danno lamentato. Il Tribunale afferma, quindi, che il diritto ad una durata ragionevole del procedimento è stato violato nelle cause che hanno coinvolto le società Gascogne poiché tale procedimento è durato 5 anni e 9 mesi, durata che non è giustificata dall’oggetto e dalle circostanze della causa. Da ciò ne è derivato un danno materiale per le società che hanno dovuto sostenere delle spese legate alla costituzione della garanzia bancaria a favore della Commissione della UE. Inoltre, tale durata ha condotto ad uno stato di incertezza maggiore di quello che si avrebbe avuto se il procedimento avesse avuto una durata ragionevole provocando così anche un danno morale alle società ricorrenti. Il Tribunale condanna, quindi, la UE a pagare un indennizzo di 47064 € a titolo di risarcimento del danno materiale e di 5000 € a ciascuna società per il danno morale subito.
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